“Tout crépuscule est double, aurore et soir. Cette formidable chrysalide que l’on appelle l’univers trésaille éternellement de sentir à la fois agoniser la chenille et s’éveiller le papillon.” Victor Hugo
mercoledì 31 luglio 2019
martedì 30 luglio 2019
lunedì 29 luglio 2019
domenica 28 luglio 2019
venerdì 26 luglio 2019
giovedì 25 luglio 2019
mercoledì 24 luglio 2019
martedì 23 luglio 2019
lunedì 22 luglio 2019
sabato 20 luglio 2019
giovedì 18 luglio 2019
mercoledì 17 luglio 2019
lunedì 15 luglio 2019
ZAZZARONI SI SBAGLIA, LUI FA L'AMICO E NON FA IL GIORNALISTA! di Daniela Zini
E, INVECE, IVAN ZAZZARONI SI SBAGLIA!
LUI FA L’AMICO E NON FA IL
GIORNALISTA.
E LO HA RIVELATO USANDO FARE ANZICHE’
ESSERE.
SE QUALCUNO DELLA SUA CASTA “FACESSE”
IL GIORNALISTA E “NON FACESSE” L’AMICO - COME DIREBBE LUI! - DOVREBBE
AVERE IL CORAGGIO DI AUTOSOSPENDERSI E DENUNCIARLO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI
PER UN DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE.
RIVELARE DATI RELATIVI ALLA SALUTE DI
UNA PERSONA NON E’ UNO SCOOP E’ UNA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY.
I DATI RELATIVI ALLA SALUTE, SONO QUELLI “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR) [http://www.privacy-regulation.eu/it/4.htm].
I DATI RELATIVI ALLA SALUTE SONO, INFATTI, RICOMPRESI NELLA PIU’ VASTA CATEGORIA DEI DATI SOGGETTI A TRATTAMENTO SPECIALALE (art. 9 GDPR), IN QUANTO IN GRADO DI RIVELARE DETTAGLI MOLTO INTIMI DELLA PERSONA E, PER QUESTO, VI E’ UNA TUTELA RAFFORZATA DI TALI DATI.
I DATI RELATIVI ALLA SALUTE, SONO QUELLI “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR) [http://www.privacy-regulation.eu/it/4.htm].
I DATI RELATIVI ALLA SALUTE SONO, INFATTI, RICOMPRESI NELLA PIU’ VASTA CATEGORIA DEI DATI SOGGETTI A TRATTAMENTO SPECIALALE (art. 9 GDPR), IN QUANTO IN GRADO DI RIVELARE DETTAGLI MOLTO INTIMI DELLA PERSONA E, PER QUESTO, VI E’ UNA TUTELA RAFFORZATA DI TALI DATI.
Daniela Zini
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/14/ivan-zazzaroni-scrive-a-sinisa-mihajlovic-ho-fatto-il-giornalista-e-non-lamico-so-di-aver-fatto-la-scelta-sbagliata/5322790/
domenica 14 luglio 2019
SEA WATCH E DINTORNI di Daniela Zini
AVREI VOLUTO
NON TORNARE SULL’ARGOMENTO PERCHE’ NE HO PROPRIO LE TASCHE PIENE DEI POLITICI
DI OGNI SPONDA E DI OGNI PAESE, PRONTI A CAVALCARE LA PRIMA CAUSA CHE PUO’
TORNARE LORO UTILE ALLA PROPRIA CARRIERA.
MA MI SONO
STANCATA DI VEDERE OLTRAGGIATO IL MIO PAESE DAGLI STRANIERI, SIA QUELLI CHE VI
ARRIVANO DA TURISTI SIA QUELLI CHE VI ARRIVANO DA CLANDESTINI, E DAGLI STESSI
ITALIANI.
E’ PER IL BUON
NOME DELL’ITALIA, CHE MI SONO DECISA A SCRIVERE QUESTE POCHE RIGHE, QUELL’ITALIA
CHE HA TANTO FATICATO A COSTITUIRSI E CHE MOLTI VORREBBERO SENZA CONFINI PER
POTERLA MEGLIO “GUIDARE” NELLE SCELTE, SENZA SCOMODARSI A DOVERLA OCCUPARE.
DOPOTUTTO L’ITALIA
NON E’ IL LIBANO, NON E’ L’AFGHANISTAN, NON E’ L’IRAQ, NON E’ LA SOMALIA, NON E’
L’EX-JUGOSLAVIA, NON E’ LA SIRIA... E NEPPURE L’IRAN...
MEGLIO QUALCOSA
DI NON CRUENTO, MA CHE PORTI EGUALMENTE SCOMPIGLIO E SCISSIONE ALL’INTERNO DEL
PAESE.
LA SOLITA FORMULA TANTO CARA ALLA STRATEGIA DELLA TENSIONE, CHE NON HA MAI PERSO LA SUA ATTUALITA’:
“DESTABILIZZARE IL PAESE PER RAFFORZARE IL POTERE.”
LA SOLITA FORMULA TANTO CARA ALLA STRATEGIA DELLA TENSIONE, CHE NON HA MAI PERSO LA SUA ATTUALITA’:
“DESTABILIZZARE IL PAESE PER RAFFORZARE IL POTERE.”
E IL POTERE E’
SEMPRE LO STESSO, SOTTO OGNI TEMPO, SOTTO OGNI CIELO, SOTTO OGNI BANDIERA: IL
POTERE ECONOMICO, CHE NON SEMPRE COINCIDE CON QUELLO POLITICO, ANZI QUASI MAI.
MA IO SONO
COMPLOTTISTA, DI CHE VOGLIAMO PARLARE?
MA VENIAMO A
NOI E VENIAMO ALLA QUESTIONE DELLA SEA WATCH, CHE, COME AVEVO PREVISTO, STA
RUBANDO L’ATTENZIONE POPOLARE A LIVELLO INTERNAZIONALE E A LIVELLO NAZIONALE,
ANCHE GRAZIE AI MEDIA... CHE TRALASCIANO DI OCCUPARSI DI QUESTIONI DEL GENERE:
IL CASO DI
BIBBIANO...
LA
SCARCERAZIONE DOPO SOLO 7 MESI DI RODOLFO FIESOLI, FONDATORE DEL FORTETO...
IL CASO
VELENO...
IL CASO
PALAMARA E ASSOCIATI...
SOLO PER
CITARNE ALCUNI, NEPPURE TRA I PIU’ ECLATANTI...
MA, ORAMAI, CI
SIAMO ABITUATI A TUTTO...
ALLORA,
RIEPILOGANDO I FATTI, PER LE GRANDI LINEE, LA SCELTA DELLA CAPITANA CAROLA
RACKETE DI FORZARE LO SBARCO A LAMPEDUSA SAREBBE STATO DETTATO DALLA NECESSITA’
DI GARANTIRE UN PORTO SICURO AI CLANDESTINI - PERCHE’ FINTANTO CHE LE AUTORITA’
NON PROVVEDONO A ESAMINARE IL LORO CASO TALE E’ IL LORO STATUS, CHE CI PIACCIA
O NO. DURA LEX, SED LEX! - RECUPERATI IN MARE.
SECONDO LA
CAPITANA RACKETE, INFATTI, LA TUNISIA NON SAREBBE UN PORTO SICURO.
NELL’ORDINANZA
CON CUI IL GIP DI AGRIGENTO ALESSANDRA VELLA HA DISPOSTO LA LIBERAZIONE DELLA
CAPITANA RACKETE SI LEGGE:
[...]
Invero, la decisione in tal senso assunta dal capitano della nave Sea Watch 3 risultava conforme alle , raccomandazioni del Commissario per i Diritti umani del Consiglio di Europa e a recenti pronunce giurisprudenziali (v. sentenza del GUP di Trapani, n. del 23 maggio 2019). Venivano, altresì, esclusi i porti di Malta, perché più distanti, e quelli tunisini, perché secondo la stessa valutazione del Comandante della nave, “in Tunisia non ci sono porti sicuri”. Circostanza si che riferiva risultarle” da informazioni di Amnesty International”; sapeva, inoltre “di un mercantile a con a bordo rifugiati che stavano da 14 giorni davanti al Porto della Tunisia senza potere entrare”. Tra l’altro, Malta non ha accettato le previsioni che derivano dalle modifiche alla convenzione SAR introdotti nel 2004.
Infine, la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel “porto sicuro” più vicino al luogo di soccorso. Questo significa che le sì persone tratte in salvo devono essere portate dove:
1) Ia sicurezza della vita dei naufraghi non è più in pericolo;
2) le necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) sono assicurate;
3) può essere organizzato il trasferimento dei naufraghi verso una destinazione finale.
Secondo le valutazioni del Comandante della nave, quindi, la Tunisia non poteva considerarsi un luogo che fornisse le garanzie fondamentali ai naufraghi, conformemente alle previsioni della Convenzione di Amburgo (convenzione SAR) ed alle linee guida sul trattamento delle persone in mare, adottate dal Comitato per la sicurezza dell’IMO, in base alle quali sia per gli stati contraenti che per il comandante della nave sussiste l’obbligo di soccorso ed assistenza delle persone ed il dovere di sbarcare i naufraghi in un posto sicuro. Inoltre, la Tunisia non prevede una normativa a tutela dei rifugiati, quanto al diritto di asilo politico.
Invero, la decisione in tal senso assunta dal capitano della nave Sea Watch 3 risultava conforme alle , raccomandazioni del Commissario per i Diritti umani del Consiglio di Europa e a recenti pronunce giurisprudenziali (v. sentenza del GUP di Trapani, n. del 23 maggio 2019). Venivano, altresì, esclusi i porti di Malta, perché più distanti, e quelli tunisini, perché secondo la stessa valutazione del Comandante della nave, “in Tunisia non ci sono porti sicuri”. Circostanza si che riferiva risultarle” da informazioni di Amnesty International”; sapeva, inoltre “di un mercantile a con a bordo rifugiati che stavano da 14 giorni davanti al Porto della Tunisia senza potere entrare”. Tra l’altro, Malta non ha accettato le previsioni che derivano dalle modifiche alla convenzione SAR introdotti nel 2004.
Infine, la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel “porto sicuro” più vicino al luogo di soccorso. Questo significa che le sì persone tratte in salvo devono essere portate dove:
1) Ia sicurezza della vita dei naufraghi non è più in pericolo;
2) le necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) sono assicurate;
3) può essere organizzato il trasferimento dei naufraghi verso una destinazione finale.
Secondo le valutazioni del Comandante della nave, quindi, la Tunisia non poteva considerarsi un luogo che fornisse le garanzie fondamentali ai naufraghi, conformemente alle previsioni della Convenzione di Amburgo (convenzione SAR) ed alle linee guida sul trattamento delle persone in mare, adottate dal Comitato per la sicurezza dell’IMO, in base alle quali sia per gli stati contraenti che per il comandante della nave sussiste l’obbligo di soccorso ed assistenza delle persone ed il dovere di sbarcare i naufraghi in un posto sicuro. Inoltre, la Tunisia non prevede una normativa a tutela dei rifugiati, quanto al diritto di asilo politico.
Alla luce del
suddetto quadro normativo, delle sue conoscenze personali in ordine alla
sicurezza dei il luoghi, ed avvalendosi della consulenza dei suoi legali, il
Comandante Carola Rackete si approssimava alla acque di Lampedusa, ritenendolo “porto
sicuro” e più vicino, per lo sbarco e la chiedeva, invano, alle autorità di poter
entrare. in Nei pressi delle acque territoriali italiane, il Comandante
scriveva continue email alle Autorità competenti, reiterando le richieste di
sbarco ed evidenziando “casi medici urgenti” a bordo. io Esperiva ricorsi
giurisdizionali, prima al Tar poi alla Corte Europea dei Diritti Umani, con
esiti sfavorevoli.
[...]
[http://rproject.it/2019/07/la-sentenza/]
[...]
[http://rproject.it/2019/07/la-sentenza/]
ORA, A TALE
PROPOSITO, VA DETTO, PER DOVERE DI CRONACA, CHE LA GERMANIA O PER MEGLIO DIRE
IL BUNDESRAT, IL CONSIGLIO FEDERALE TEDESCO, PROPRIO UN ANNO FA, HA APPROVATO
UNA LEGGE, PER ACCELERARE LE ESPULSIONI DAL PAESE VERSO IL MAGHREB, IN
PARTICOLARE, VERSO 3 PAESI DEL MAGHREB: IL MAROCCO, L’ALGERIA E LA TUNISIA, CHE
HA INSERITO NELLA “LISTA DEI PAESI SICURI”.
NEL 2018, IN GERMANIA, SONO STATE, INFATTI, ESPULSE 1.873 PERSONE VERSO IL MAROCCO, L’ALGERIA E LA TUNISIA, VALE A DIRE CIRCA IL 35% IN PIU’ RISPETTO AL DATO DEL 2017, CHE ERA DI 1.389 PERSONE, COME RIFERISCE IL QUOTIDIANO TEDESCO, Süddeutsche Zeitung.
NEL 2018, IN GERMANIA, SONO STATE, INFATTI, ESPULSE 1.873 PERSONE VERSO IL MAROCCO, L’ALGERIA E LA TUNISIA, VALE A DIRE CIRCA IL 35% IN PIU’ RISPETTO AL DATO DEL 2017, CHE ERA DI 1.389 PERSONE, COME RIFERISCE IL QUOTIDIANO TEDESCO, Süddeutsche Zeitung.
IO CREDO - MA E’
SOLO UNA MIA FANTASIA, SIA BEN CHIARO! - CHE TUTTA QUESTA STORIA SIA STATA
MONTATA AD ARTE DAI 2 INSEPARABILI, IL GATTO E LA VOLPE, SOLO PER CREARE ALTRO
SQUILIBRIO ALL’INTERNO DEL NOSTRO PAESE, GIA’, MARTORIATO DALLE TANTE FAIDE CHE
VEDONO CONTRAPPOSTI GLI ITALIANI.
ECCO, ORA,
CREDO PROPRIO CHE NON NE PARLERO’ PIU’.
MA LO DOVEVO NON A VOI ITALIANI, MA AL MIO PAESE E A ME STESSA.
MA LO DOVEVO NON A VOI ITALIANI, MA AL MIO PAESE E A ME STESSA.
CHE IO NON
SENTA PIU’ ACCUSARE IL MIO PAESE DI RAZZISMO...
E QUESTO E’ TUTTO.
E QUESTO E’ TUTTO.
BUONA DOMENICA!
Daniela Zini
sabato 13 luglio 2019
venerdì 12 luglio 2019
RODOLFO FIESOLI SCARCERATO DOPO SOLO 7 MESI! di Daniela Zini
RODOLFO FIESOLI, IL PROFETA, FONDATORE, NEL 1977,
INSIEME A LUIGI GOFFREDI DEL FORTETO, LA STRUTTURA FINANZIATA DALLA REGIONE
TOSCANA DOVE SI PREDICAVA E SI PRATICAVA L’AMORE PURO, VALE A DIRE L’OMOSESSUALITA’,
E’ STATO SCARCERATO SOLO DOPO 7 MESI!
SE NE COMPIACERANNO QUANTI SI BATTONO PER L’ABROGAZIONE DEL CARCERE E DEL 41 BIS.
SE NE COMPIACERANNO QUANTI SI BATTONO PER L’ABROGAZIONE DEL CARCERE E DEL 41 BIS.
CHISSA’ SE QUALCUNO DI LORO E’ PASSATO PER IL FORTETO?
L’IDEOLOGIA PROPAGANDATA DA FIESOLI VIENE DA MOLTO
LONTANO.
IL NUMERO 17 DELLA RIVISTA KURSBUCH, PUBBLICATO NEL 1969, SOTTO LA DIREZIONE DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER, CONTENEVA UN ARTICOLO DAL TITOLO “EDUCARE I BAMBINI NELLA COMUNE”. IL RIFERIMENTO ERA ALLA COMUNE SOCIALISTA DI GIESEBRECHTSTRASSE, A BERLINO, IN CUI ERANO ANDATI A VIVERE 3 DONNE, 4 UOMINI E 2 BAMBINI.
IL NUMERO 17 DELLA RIVISTA KURSBUCH, PUBBLICATO NEL 1969, SOTTO LA DIREZIONE DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER, CONTENEVA UN ARTICOLO DAL TITOLO “EDUCARE I BAMBINI NELLA COMUNE”. IL RIFERIMENTO ERA ALLA COMUNE SOCIALISTA DI GIESEBRECHTSTRASSE, A BERLINO, IN CUI ERANO ANDATI A VIVERE 3 DONNE, 4 UOMINI E 2 BAMBINI.
VI RISPARMIO LE FOTO D’EPOCA PER NON INCORRERE NEL
REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PEDOPORNOGRAFIA.
MA TORNIAMO AL FORTETO!
MA TORNIAMO AL FORTETO!
NEL 2015, FIESOLI E’ CONDANNATO IN PRIMO GRADO A 17
ANNI E MEZZO.
LA MOTIVAZIONE DEI GIUDICI BOUCHARD, ZANOBINI E BILOSI
E’ CONTENUTA IN 980 PAGINE E DIMOSTRA OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO COME VI
FOSSE NEL FORTETO “il ricorso alle punizioni fisiche e psicologiche, quale strumento di
correzione, educazione ed instradamento verso le regole della comunità; la
denigrazione, l’emarginazione, l’isolamento, condotte anche accompagnate da
aggressioni fisiche, a fronte di ogni forma di distacco dalle regole, operato
dalla comunità nel suo complesso, verso il dissenziente o il “ribelle”, giovane
o adulto che fosse”.
NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE SI LEGGE CHE “il
Fiesoli aveva intrattenuto rapporti omosessuali con quasi tutti i componenti
maschili della prima generazione del Forteto, all’epoca ragazzi appena
maggiorenni, sempre giustificati con la necessità di elevazione dello spirito,
con il superamento della materialità, con la catarsi che il rapporto orale e
anale con lui avrebbe determinato nella persona beneficiata”.
IL SISTEMA FORTETO, SI LEGGE, ALTRESI’, NELLE
MOTIVAZIONI, ERA “perfettamente lubrificato e funzionante e aveva permesso di creare all’esterno
un’immagine totalmente distorta della comunità”.
IL COLLEGIO GIUDICANTE SPIEGA CHIARAMENTE QUANDO E
PERCHE’ ACCADDE TUTTO QUESTO:
“Il corto circuito istituzionale dei primi anni ‘80,
all’interno della magistratura fiorentina, che aveva spinto Giampaolo Meucci,
allora Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, in aperta sfida al
procedimento penale istruito dal pubblico ministero Carlo Casini, ad affidare
un bambino down a Fiesoli quale attestato di fiducia e stima nonostante una
custodia cautelare appena cessata e il processo ancora da celebrare per
gravissimi fatti di rato commessi in danno di minori proprio nella neonata
comunità il Forteto.”
IL GESTO DI MEUCCI SERVI’, COSI’, A FIESOLI E AI SUOI
COMPLICI PER PASSARE ALLA STORIA COME VITTIME DI PERSECUZIONE GIUDIZIARIA.
NEL 1978, FIESOLI E GOFFREDI ERANO STATI, INFATTI,
INDAGATI, UNA PRIMA VOLTA, E, POI, CONDANNATI, NEL 1985, PER ATTI DI LIBIDINE
VIOLENTI E MALTRATTAMENTI.
GIAMPAOLO MEUCCI SCOMPARE, NEL 1986, PER DOVERE DI CRONACA.
MA LEGGIAMO NEL DETTAGLIO UN BREVE PASSAGGIO DELLA MOZIONE PRESENTATA, IL 19 APRILE 2017, DALL’ATTUALE GUARDASIGILLI ALFONSO BONAFEDE ALLA CAMERA:
GIAMPAOLO MEUCCI SCOMPARE, NEL 1986, PER DOVERE DI CRONACA.
MA LEGGIAMO NEL DETTAGLIO UN BREVE PASSAGGIO DELLA MOZIONE PRESENTATA, IL 19 APRILE 2017, DALL’ATTUALE GUARDASIGILLI ALFONSO BONAFEDE ALLA CAMERA:
“«il Forteto» era considerata una delle principali
comunità toscane di recupero per minori disagiati; la cooperativa agricola, «il
Forteto», fondata nel 1977 nella azienda agricola di Bovecchio, comune di
Barberino di Mugello (Firenze), negli ultimi anni è stata al centro di una
vicenda giudiziaria per abusi sessuali e maltrattamenti anche su minori e
bambini presi in affido, costretti a lavori durissimi, punizioni corporali e
abusi sessuali;
Rodolfo Fiesoli, detto il «profeta», insieme al cofondatore Luigi Goffredi, si avvalevano di falsi titoli di studio come quello in psicologia, nel 1985 furono processati e condannati ad una pena di reclusione per maltrattamenti aggravati ed atti di libidine nei confronti degli ospiti della comunità; nonostante questi gravissimi capi di imputazione Fiesoli ha continuato ad essere a capo della comunità e, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo fatto ancora più grave, il tribunale avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura, di cui se ne contano almeno 60 fino al 2009; nel 1975 inizia l’esperienza della «Comune del Forteto», progetto basato su una proposta di comunità agricola produttiva caratterizzata da una totale promiscuità sessuale fra i suoi partecipanti. A rivestire il ruolo di leader è Rodolfo Fiesoli, coadiuvato da Luigi Goffredi, entrambi coinvolti, sin dalla fine degli anni Settanta, in un’inchiesta penale per supposti atti di zoofilia e pedofilia commessi all’interno della cooperativa;
il 30 novembre 1978 Rodolfo Fiesoli viene arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali ne «il Forteto»;
Rodolfo Fiesoli, detto il «profeta», insieme al cofondatore Luigi Goffredi, si avvalevano di falsi titoli di studio come quello in psicologia, nel 1985 furono processati e condannati ad una pena di reclusione per maltrattamenti aggravati ed atti di libidine nei confronti degli ospiti della comunità; nonostante questi gravissimi capi di imputazione Fiesoli ha continuato ad essere a capo della comunità e, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo fatto ancora più grave, il tribunale avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura, di cui se ne contano almeno 60 fino al 2009; nel 1975 inizia l’esperienza della «Comune del Forteto», progetto basato su una proposta di comunità agricola produttiva caratterizzata da una totale promiscuità sessuale fra i suoi partecipanti. A rivestire il ruolo di leader è Rodolfo Fiesoli, coadiuvato da Luigi Goffredi, entrambi coinvolti, sin dalla fine degli anni Settanta, in un’inchiesta penale per supposti atti di zoofilia e pedofilia commessi all’interno della cooperativa;
il 30 novembre 1978 Rodolfo Fiesoli viene arrestato su richiesta del giudice Carlo Casini che aveva aperto un procedimento per abusi sessuali ne «il Forteto»;
il 1o giugno 1979 Fiesoli lascia il carcere per
tornare alla comune «il Forteto» dove, lo stesso giorno, affidato dal tribunale
dei minori, giunge il primo bambino down; l’allora presidente del tribunale,
Giampaolo Meucci, grande amico di don Milani, afferma di non credere nell’indagine
del giudice Casini e di ritenere «il Forteto» una comunità accogliente e
idonea;
nel 1982 la cooperativa acquista una proprietà di circa cinquecento ettari nel comune di Dicomano (Firenze) e vi si trasferisce. L’azienda continuerà a prosperare per diventare oggi un’azienda con un fatturato da 18-20 milioni di euro all’anno, con circa 130 occupati;
nel 1982 la cooperativa acquista una proprietà di circa cinquecento ettari nel comune di Dicomano (Firenze) e vi si trasferisce. L’azienda continuerà a prosperare per diventare oggi un’azienda con un fatturato da 18-20 milioni di euro all’anno, con circa 130 occupati;
nel 1985 viene emessa la sentenza di condanna per
Luigi Goffredi e Rodolfo Fiesoli. Fiesoli viene condannato a due anni di
reclusione per maltrattamenti nei confronti di una ragazza a lui affidata, atti
di libidine violenta e corruzione di minorenne;
dalla sentenza emerge «istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici»;
dalla sentenza emerge «istigazione da parte dei responsabili del Forteto alla rottura dei rapporti tra i bambini che erano loro affidati e i genitori biologici»;
nel 1998 la Corte europea dei diritti dell’uomo riceve
la richiesta di ricorso contro l’Italia e, in particolare, contro l’operato del
tribunale dei minori di Firenze, da parte di due donne con doppia cittadinanza,
italiana e belga, cui il tribunale per i minorenni di Firenze aveva imposto di
interrompere ogni relazione con i rispettivi figli, collocati presso la
comunità «il Forteto». Le donne, inoltre, denunciarono trattamenti violenti e
inumani nei confronti dei minori, con una scolarizzazione pressoché
inesistente;
il 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha condannato l’Italia per l’affidamento alla comunità dei due bambini, a
pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali;
il 20 dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli viene arrestato
con l’accusa di atti di pedofilia commessi all’interno della cooperativa;
nella relazione finale della commissione d’inchiesta della regione Toscana (15 gennaio 2013) vengono elencati i nominativi dei politici che a livello locale e nazionale, nonché magistrati e professionisti, avevano frequentazioni con la comunità «il Forteto»;
il 17 giugno 2015, la sentenza di primo grado ha fissato una condanna a 17 anni e mezzo di reclusione per il «profeta» e fondatore della comunità Rodolfo Fiesoli [...]
nella relazione finale della commissione d’inchiesta della regione Toscana (15 gennaio 2013) vengono elencati i nominativi dei politici che a livello locale e nazionale, nonché magistrati e professionisti, avevano frequentazioni con la comunità «il Forteto»;
il 17 giugno 2015, la sentenza di primo grado ha fissato una condanna a 17 anni e mezzo di reclusione per il «profeta» e fondatore della comunità Rodolfo Fiesoli [...]
NON SO A VOI, MA A ME PIACE MOLTO LA FOTO DI FIESOLI E
DEL CARABINIERE CHE IL MESSAGGERO HA SCELTO A CORREDO DELL’ARTICOLO.
E MI PIACE, SOPRATTUTTO, L’ESPRESSIONE DEL
CARABINIERE, CHE PUO’ GUARDARE DIRITTO NEGLI OCCHI IL DETENUTO FINO A FARGLIELI
ABBASSARE.
RINGRAZIO QUEL CARABINIERE, LA PARTE SANA DEL PAESE,
IL SUO SGUARDO VALE PIU’ DI OGNI VERDETTO DI UN’AULA DI TRIBUNALE.
Daniela Zini


