“Io non ho in mio potere che ventisei soldatini di piombo, le ventisei lettere dell’alfabeto: io decreterò la mobilitazione, io leverò un esercito, io lotterò contro la morte.”

Nikos Kazantzakis

Entrando nella sede delle Nazioni Unite a New York si legge:


Bani adam a’za-ye yek peikarand,
Ke dar afarinesh ze yek gouharand.

Chu ‘ozvi be dard avard ruzgar,
Degar ‘ozvha ra namanad qarar.

To kaz mehnat-e digaran bi ghammi,
Nashayad ke namat nehand adami.

I figli dell’Uomo sono parti di un unico corpo,
Originate dalla stessa essenza.

Se il destino arreca dolore a una sola,
Anche le altre ne risentono.

Tu, che del dolore altrui non ti curi,
Tu non sei degno di essere chiamato Uomo.

Abu ‘Abdallah Mosharref-od-Din b. Mosleh Sa’di, Golestan

traduzione dal persiano di Daniela Zini

Dormire, dormire e sognare…

Sognare di una vita senza sofferenza e senza paura.

Sognare di Esseri capaci di amare oltre il limite, oltre la realtà, oltre ogni cosa, oltre la vita.

Fino dall’Antichità le donne scrittori hanno sognato una nuova era di pace mondiale.

Non ha alcun senso dire che le guerre sono una conseguenza del capitalismo o della malvagia natura degli uomini o dei sentimenti nazionalistici.

Certo, il produttore di armi e altri gruppi capitalistici possono avere interesse che scoppi una guerra, ma questo non significa che la loro volontà sia una determinante sufficiente a farla scoppiare. All’interno di ciascuno Stato i produttori di grano hanno interesse alla carestia, i costruttori di case hanno interesse che divampino incendi che distruggano città, ma non per questo si verifica la carestia o le nostre città sono distrutte dagli incendi. In ogni Stato l’ordinamento giuridico prevede argini che frenino e contengano le forze distruttrici pericolose per la vita collettiva. Le forze distruttrici prevalgono in campo internazionale solo perché mancano analoghi argini giuridici.

È probabile che, in certe occasioni, i gruppi capitalistici che ottengono l’appoggio dei governi per conseguire l’esclusività di alcuni mercati, l’appalto di lavori pubblici, l’emissione di prestiti e altri privilegi nei Paesi politicamente tanto deboli da subire l’influenza di potenze straniere, possano, senza volere la guerra, spingere a essa, facendo nascere attriti e alimentando pericolosi contrasti tra Stati. Ma anche questo avviene solo perché manca un ordine giuridico internazionale.

Se tutti gli uomini fossero animati nei loro reciproci rapporti da sentimenti di fraternità evangelica non vi sarebbe bisogno di alcuna forma di coazione legale.

L’ordinamento giuridico è, dunque, una necessità, tanto nei rapporti tra singoli individui, quanto nei rapporti tra singoli Stati.

D’altra parte i sentimenti nazionalistici anti-sociali non possono considerarsi caratteristiche psichiche innate. Sono frutto della politica: come la politica può ingenerarli, così può soffocarli.

Le lingue, le etnie, le religioni, i costumi diversi non impediscono una pacifica convivenza.

Alla fine della Prima Guerra Mondiale vi fu un serio tentativo di assicurare la pace nel mondo con una nuova organizzazione internazionale.

Quel tentativo fece completo fallimento.

Perché?

Perché – dicono alcuni – gli Stati Uniti non vollero entrare nella Società delle Nazioni: mancando gli Stati Uniti, la Società delle Nazioni non aveva il prestigio e la forza sufficienti per mantenere l’ordine internazionale.

In verità, la partecipazione degli Stati Uniti non avrebbe potuto migliorare di molto la Società delle Nazioni. Gli Stati Uniti, conservando, come gli altri membri la loro assoluta sovranità, avrebbero cercato di adoperare anch’essi l’istituzione ginevrina per il raggiungimento dei loro obiettivi di politica nazionale.

Quando il Giappone invase la Manciuria, la Francia e l’Inghilterra impedirono che la questione fosse portata davanti all’assemblea della Società delle Nazioni, nonostante risultasse a tutti evidente l’aggressione, perché non volevano mettere in pericolo i loro possedimenti in Oriente. Quando si profilò la minaccia di un’aggressione dell’Abissinia da parte dell’Italia, il governo di Laval profittò della buona occasione per negoziare degli accordi a vantaggio della Francia, promettendo di non consentire altro che mere sanzioni collettive puramente simboliche, da cui lo Stato aggressore non avrebbe avuto alcun danno.

Se fossero stati presenti i rappresentanti americani nel consiglio della Società delle Nazioni avrebbero fatto, al pari dei loro colleghi inglesi e francesi, eloquenti discorsi sulla sicurezza indivisibile ma, in pratica, quando si fosse trattato di prendere delle decisioni, avrebbero guardato solo ai particolari interessi degli Stati Uniti, appoggiando – a seconda della convenienza – l’uno o l’altro dei diversi blocchi in contrasto, senza tenere conto alcuno del diritto e degli impegni presi con la firma del “covenant”.

Vi è, poi, chi ritiene che il fallimento della Società delle Nazioni si debba imputare a un difetto secondario, non essenziale, della sua struttura: non disponeva di una forza propria per esercitare la polizia internazionale. L’espressione “polizia internazionale”, quando viene adoperata in questo senso, è assai equivoca e porta facilmente fuori strada. le operazioni militari, anche se si fossero volute attuare, risultando tanto più costose e avendo tanta minore probabilità di successo quanto più potente era lo Stato che aveva violato la legge, molto facilmente sarebbero servite solo per imporre il rispetto dell’ordine giuridico alle piccole potenze, giammai a quelle maggiori – così il mantenimento dell’ordine internazionale sarebbe stato solo l’ipocrita veste per mascherare l’egemonia degli Stati più forti.

Pretendere di costituire una forza armata a disposizione di una Società delle Nazioni di cui facevano parte Stati sovrani, avrebbe, d’altra parte, significato mettere il carro davanti ai buoi, poiché le forze armate sono il mezzo per l’affermazione concreta della sovranità, nessuno Stato avrebbe voluto concorrere alla creazione di un esercito internazionale, atto a imporgli una volontà estranea alla propria.

E seppure, per assurdo, fosse stata superata questa difficoltà, come si sarebbe potuto praticamente organizzare un tale esercito?

La nomina del comandante in capo, l’obbedienza dei soldati nel caso in cui avessero dovuto applicare misure coattive contro i connazionali, la preparazione dei piani di guerra, sono tutte cose inconcepibili se non esiste un vero governo unitario incaricato della difesa, se i soldati non hanno una cittadinanza superstatale che si traduca in un senso di fedeltà a un tale governo e, infine, se non fosse stata eliminata ogni possibilità di guerra tra gli Stati associati.

Nella nostra infelice epoca, ogni istante che viviamo, è segnato da orribili exploits di guerra e il denaro, del quale avremmo tanto bisogno per debellare Fame e Malattia, dispensato in fumo dagli Stati, sotto la copertura di progetti, presunti scientifici, che malcelano lo scopo di accrescere la loro potenza militare e il loro potere di distruzione futura.

Noi non siamo capaci di controllare né la natura né noi stessi.

Quante guerre risultano dall'incomprensione dell'Altro?

Tutte!
La Seconda Guerra Mondiale ne è un triste esempio.

Un esempio inaudito di intolleranza e di incomprensione che ha portato all'esclusione di tutto un popolo.

La stupidità dell'uomo risiede nel compiacersi a restare ignorante e come dice Albert Einstein:

“Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana; ma per quel che riguarda l'universo, io non ne ho acquisito ancora la certezza assoluta.”

Roma, 20 gennaio 2014

Daniela Zini

lunedì 10 maggio 2021

J’accuse! “O COSI’ O COVID!” Ma è, davvero, così? di Daniela Zini

 J’accuse!

 

 

 “O COSI’ O COVID!”

Ma è, davvero, così?

 



 

à mon Père et à mes Grands-Parents

 

 

“[…] Je me dois de Vous écrire une lettre politique. Mais les infidélités de la poste, et les circonstances de l’époque m’empêchent d’écrire pleinement, librement, alors que ma nature va à l’encontre des mystères, des sous-entendus, et des demi-confidences. Je ne sais ce qui me mortifie le plus : avoir peur d’écrire ce que je pense, ou que mon Pays soit dans une telle situation. […] 

Thomas Jefferson,  26 novembre 1798 à son ami John Taylor[1]

 



Nel 1923, Louis Jouvet mette in scena Knock o il trionfo della medicina di Jules Romain. Un medico senza scrupoli si stabilisce in una piccola città e riesce a convincere gli abitanti che sono tutti malati. Prescrive loro dei trattamenti inutili, costosi, e a volte pericolosi. La pièce diviene un lungometraggio nel 1933, in cui il truffatore pronuncia la celebre battuta:

“Le persone sane sono dei malati che ignorano di esserlo.” [https://www.youtube.com/watch?v=2MMgenPVm-o]






 

In un articolo apparso, il 18 marzo scorso, su Nature, dal titolo Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible [Cinque motivi per cui l’immunità di gregge è probabilmente impossibile] [https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2], vengono elencate le ragioni per cui probabilmente non sarà possibile raggiungere un numero sufficiente di persone immuni per bloccare totalmente la circolazione della Covid-19.

Una possibile prospettiva a lungo termine per la pandemia è che la Covid-19 diventi una malattia endemica, come l’influenza.

Ma, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è di tutt’altro avviso, come riferisce Il Messaggero del 5 maggio scorso. Intervenendo, infatti, alla trasmissione Agorà su Rai Tre Zingaretti ha dichiarato:

“Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi.” [https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/vaccini_immunita_gregge_lazio_quando_si_raggiunge_ultima_ora-5940415.html]

 

IL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44 RECANTE “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTISARS-COV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI” [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg] PREVEDE LA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO FINO ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021.

Il 10 luglio 2020, per sviluppare, autorizzare e rendere più facilmente disponibili i vaccini antiCovid-19, il Parlamento Europeo adottava, con una procedura di urgenza [articolo 163 Urgenza del Regolamento del Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_IT.htm, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0203_IT.html], un nuovo Regolamento che avrebbe consentito di derogare, temporaneamente, su alcune norme per i tests clinici e, così, modificare la legislazione sugli OGM negli studi clinici, per accelerare lo sviluppo di vaccini contro la Covid-19. Alcuni vaccini e trattamenti antiCovid-19, già in fase di sviluppo, potevano, infatti, essere definiti Organismi Geneticamente Modificati [OGM] e, quindi, coperti dalle Direttive UE sugli OGM e, poiché i requisiti nazionali per valutare i rischi ambientali delle sperimentazioni cliniche sui medicinali che contengono o sono costituiti da OGM variano considerevolmente da uno Stato Membro all’altro, era necessaria una deroga a queste regole, per evitare ritardi significativi nello sviluppo di vaccini e trattamenti salvavita.

Con 505 voti favorevoli, 67 contrari e 109 astensioni, il Parlamento Europeo approvava, così, la proposta di regolamento della Commissione Europea.

Il 17 giugno 2020, la Commissione Europea, guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen, aveva, infatti, proposto una strategia UE per sviluppare e distribuire i vaccini antiCovid-19, che prevedeva – solo per il periodo in cui la Covid-19 sarebbe stato un’emergenza di sanità pubblica e per il caso specifico di vaccini e trattamenti anti-Covid una deroga temporanea ad alcune regole per le sperimentazioni cliniche [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A261%3AFIN,  https://ec.europa.eu/health/human-use/advanced-therapies/gmo_investiganional_en], in quanto alcuni vaccini o trattamenti contro Covid-19, già in fase di sviluppo, infatti, erano basati sull’uso di organismi geneticamente modificati.
Sviluppare e distribuire un vaccino efficace e sicuro contro la Covid-19 rappresentava la soluzione più verosimile per fermare la pandemia.

Tale deroga sarebbe stata, pertanto, temporalmente, subordinata alla pandemia Covid-19.

Nella comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio e alla Banca Europea per gli Investimenti dal titolo Strategia dell’Unione Europea per i vaccini contro la Covid-19 si legge al punto 3. 4.Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati :

 

“Un approccio comune allo sviluppo dei vaccini si basa su virus attenuati e vettori virali che, pur conferendo l’immunità ai destinatari dei vaccini, non sono patogeni. Ciò vale anche per alcuni dei vaccini che vengono sviluppati contro la Covid-19. Questi prodotti possono rientrare nella definizione di organismi geneticamente modificati [OGM] e sono pertanto disciplinati dalla pertinente legislazione dell’UE. Negli Stati membri vi è una grande varietà di requisiti e procedure nazionali per l’attuazione delle direttive sugli OGM, che sono utilizzati per valutare i rischi ambientali connessi alla sperimentazione clinica di medicinali contenenti OGM o da essi costituiti. Ciò potrebbe causare un notevole ritardo, in particolare per le sperimentazioni cliniche multicentriche in diversi Stati membri. Si tratta proprio del tipo di prove cliniche necessarie per garantire la rappresentatività delle popolazioni cui sono destinati i vaccini e per produrre dati solidi e definitivi sui vaccini contro la Covid-19.La Commissione propone pertanto un regolamento che deroga temporaneamente, solo per il periodo durante il quale la pandemia di Covid-19 è considerata un’emergenza sanitaria pubblica, da alcune disposizioni della direttiva OGM per le sperimentazioni cliniche con vaccini contro la Covid-19 [e anche per i trattamenti contro la Covid-19] contenenti OGM o da essi costituiti. La deroga proposta si applicherà alle operazioni necessarie nella fase di sperimentazione clinica e nell’uso compassionevole o di emergenza nel contesto della pandemia di Covid-19. La conformità alle buone prassi per la fabbricazione o l’importazione di medicinali in fase di sperimentazione contenenti OGM, o da essi costituti, destinati a essere utilizzati nelle sperimentazioni cliniche continuerà ad essere obbligatoria e una valutazione del rischio ambientale dei prodotti sarà effettuata prima del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio nell’UE. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta per consentire che le sperimentazioni cliniche abbiano luogo quanto prima in Europa.”

[https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-245-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF, https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200706IPR82731/covid-19-il-parlamento-deve-consentire-uno-sviluppo-piu-rapido-dei-vaccini]

 

Con il disco verde della plenaria, la deroga richiedeva, ora, solo un passaggio formale in Consiglio Europeo, nei giorni successivi per divenire efficace [https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2020/07/10/coronavirus-pe-ok-a-deroga-norme-ogm-per-favorire-vaccino_f4311b8a-5d79-4f96-9b87-bc0a0476acc5.html].

Il 14 luglio 2020, il Consiglio Europeo adottava il Regolamento inteso ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di un vaccino antiCovid-19 nell’Unione Europea [https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-28-2020-INIT/en/pdf][2].

Il Regolamento [UE] 2020/1043 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all’esezuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti  e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da Coronavirus [Covid-19] e relativo ala fornitura di tali medicinali [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.231.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A231%3AFULL], prevedeva, per le sperimentazioni cliniche con tali vaccini, una deroga temporanea alla valutazione preventiva del rischio ambientale richiesta dalla legislazione dell’UE sull’emissione deliberata nell’ambiente e sull’impiego confinato di Organismi Geneticamente Modificati [OGM]. Chiariva, inoltre, che tale deroga temporanea si applicava anche quando gli Stati Membri consentivano che medicinali contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della Covid-19 fossero utilizzati in determinate situazioni eccezionali e urgenti definite nella legislazione in materia di prodotti farmaceutici. L’impatto ambientale dei medicinali [compresi i vaccini] contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della Covid-19 avrebbe continuato a far parte del processo di autorizzazione all’immissione in commercio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza per l’ambiente stabiliti dalla legislazione in materia di OGM.

Il Regolamento sarebbe stato applicato solo finché la Covid-19 sarebbe stato considerato una pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS] oppure finché sarebbe stato applicabile un atto di esecuzione con il quale la Commissione Europea riconosceva una situazione di emergenza sanitaria pubblica dovuta al Covid-19.

Il Regolamento veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il 17 luglio 2020, ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

“Occorre trovare con urgenza un vaccino contro la Covid-19. Questo regolamento garantirà che le sperimentazioni cliniche nell’UE possano cominciare senza ritardi e che non si perda tempo prezioso.”,

erano state le parole del ministro della sanità tedesco Jens Spahn.

Non è un elemento politico secondario rilevare che l’atteggiamento europeo verso gli OGM si sia negli anni spostato su posizioni più favorevoli, dopo che la Commissione Europea ha dato il via libera alla fusione tra i due colossi della chimica e dell’agroindustria, la tedesca BAYER e l’americana MONSANTO, divenendo il principale produttore di sementi transgeniche [https://www.rinnovabili.it/ambiente/europa-fusione-bayer-monsanto-333/, https://twitter.com/vestager/status/976405923471286272].

Il 25 marzo scorso, il sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa, ai microfoni di Tra Poco in Edicola, su Rai Radio 1 dichiarava:

“Dobbiamo introdurre subito l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Non è accettabile che un cittadino bisognoso di cure entri in una struttura sanitaria e corra il rischio di essere contagiato da chi dovrebbe curarlo e tutelarlo. Tutto questo è surreale. I pazienti hanno il diritto di entrare in ospedali sicuri e controllati. Medici, Infermieri, OSS dovrebbero vaccinarsi non solo per senso di responsabilità ma anche per dovere etico di proteggere se stessi e coloro che assistono. Il vaccino è il dispositivo di protezione individuale più importante che abbiamo contro la Covid-19. Pertanto, auspico un intervento normativo in tempi rapidissimi. È un provvedimento di buon senso. Sbaglia chi ne fa una battaglia ideologica.”

I vaccini anti-Covid sono stati autorizzati “con condizionalità” e sono nella fase sperimentale III, che si concluderà nel 2023. Un vaccino in fase sperimentale III non può essere reso obbligatorio, in quanto per esso è previsto il consenso informato.

Renderlo obbligatorio non dovrebbe comportare la necessità del consenso informato o no?

Con Comunicato stampa del 17 febbraio 2021, il Garante per la Protezione dei Dati Personali annunciava la pubblicazione sul proprio sito-web di faq con l’intento di “fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche, affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali ed evitare costi di gestione o possibili effetti discriminatori” [https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/22/vaccinazioni-dipendenti-e-privacy-le-faq-del-garante].[3]

Il Garante spiegava che il datore di lavoro non può acquisire il nominativo dei dipendenti che sono o non sono vaccinati, neppure con il consenso specifico di questi ultimi – ritenuti, infatti, in una posizione inidonea, data la loro subordinazione, a esprimere un consenso effettivamente libero –. Allo stesso modo, il datore non può chiedere ai propri dipendenti di fornire copia dei documenti che comprovano l’avvenuta vaccinazione, o recuperare le medesime informazioni dal medico competente. L’unica informazione che il datore di lavoro può, infatti, raccogliere dal medico competente è il “giudizio di idoneità del lavoratore” rispetto alle specifiche mansioni cui è stato assegnato.

Il Garante chiariva, inoltre, che solo un atto normativo può imporre l’obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni. Allo stato, nel caso di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi, che possono includere anche la messa a disposizione di vaccinazioni [art. 279 nell’ambito del Titolo X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81].

L’adesione a una sperimentazione, come è attualmente, deve essere volontaria con esplicito consenso informato. Renderlo obbligatorio con consensuale richiesta di consenso informato rappresenta una contraddizione di fondo e un illecito penale e civile.

Sul sito-web del Ministero della Salute si legge:

“Da gennaio 2021, come previsto dall’articolo 3 del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, l’Anagrafe Nazionale Vaccini[4] viene alimentata giornalmente dalle Regioni e Province autonome con i dati relativi alle somministrazioni di massa dei vaccini antiCovid-19, al fine di monitorare l’attuazione del Piano Strategico Nazionale di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale antiCovid-19. Tali informazioni alimentano, sempre giornalmente, la relativa dashboard pubblica e vengono trasmesse all’ISS per attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia. [http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu=vuoto]

In ambito sanitario il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44:

-      esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino antiCovid, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative;

è prevede la sospensione del personale medico e sanitario dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre;

-      stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci

ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

L’art. 4 del suddetto Decreto Legge n. 44/2021, che introduce l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, prevede, altresì, che la vaccinazione possa essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” [comma 2].

Fuori da tali ipotesi, la mancata adesione alla vaccinazione determina la sospensione dell’attività professionale sanitaria, alla quale possono seguire due diversi scenari.

Se possibile, il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, purché non comportino contatti interpersonali o, comunque, il rischio di diffusione del contagio da  SARS-COV-2, con il riconoscimento del corrispondente trattamento economico alle nuove mansioni assegnate. Ove ciò non sia possibile, la norma prevede la sospensione della retribuzione e di qualsiasi compenso o emolumento, fino al completamento del Piano Vaccinale Nazionale e, comunque, non oltre il  31 dicembre 2021.

Tale normativa solleva dei dubbi in termini di legittimità costituzionale, con specifico riferimento al contemperamento dei diritti e degli interessi coinvolti, tutti di respiro costituzionale.

Il presupposto logico-giuridico della imposizione di una vaccinazione obbligatoria è, ovviamente, che tale vaccinazione sia indispensabile per perseguire un interesse pubblico e, nel caso in specie, per evitare che il personale medico e sanitario non vaccinato, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio della Covid-19. Ma, come riportato sul sito dell’AIFA e le FAQ relative, il Rapporto ISS del 13 marzo 2021, i fogli illustrativi, le condizioni per cui un vaccinato non possa trasmettere la Covid-19 non è dimostrata, in quanto i vaccinati possono contrarre il virus e contagiare gli altri.

Ecco le risposte fornite dall’Agenzia Italiana del Farmaco [AIFA] alle domande più frequenti sul proprio sito web [https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf]:

 

2. La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto questi vaccini?

Gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini Covid-19 non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini. La rapida messa a punto e approvazione si deve alle nuove tecnologie, alle ingenti risorse messe a disposizione in tempi molto rapidi e a un nuovo processo di valutazione da parte delle Agenzie regolatorie, che hanno valutato i risultati man mano che questi venivano ottenuti e non, come si faceva precedentemente, solo quando tutti gli studi erano completati.

 

3. Quanto dura la protezione indotta da questi vaccini?

La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché fino ad ora il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus suggeriscono che dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi.

 

4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone?

Lo scopo degli studi registrati era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia Covid-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti Covid-19.

 

5. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari?

I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si vaccinano: la vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la comunità in cui si vive.

 

6. Sono state segnalate varianti del virus SARS-CoV-2: i vaccini saranno efficaci anche verso queste varianti?

Con una certa frequenza questo virus va incontro a mutazioni. La risposta immunitaria indotta dal vaccino protegge contro la maggior parte di queste varianti anche se, verso alcune di queste, l’efficacia della protezione può essere più bassa.

 

7. Perché non è possibile scegliere il vaccino?

La vaccinazione antiCovid-19 è un diritto riconosciuto a tutti, tuttavia il rischio di infettarsi e sviluppare la malattia in forma grave non è lo stesso per tutte le persone e, attualmente, la disponibilità di dosi non è la stessa per tutti i vaccini. Perciò, proprio per garantire la massima equità di accesso, è necessario seguire il Piano Strategico per la Vaccinazione AntiCovid-19 [Piano Vaccinale] elaborato dal Ministero della Salute.

 

In altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base di una “possibile” incapacità di trasmettere il virus da parte dei soggetti vaccinati.

E, su questa base scientifica viene imposto un trattamento sanitario obbligatorio, che ha ad oggetto, peraltro, la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase sperimentale.

 


Non si comprende, pertanto, quale sia la base giuridica – e prima ancora logica – che possa giustificare la imposizione di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio.

A tale riguardo, invero, si potrebbe eccepire in punta di diritto che non si è davanti a un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio eseguito coattivamente, in quanto i destinatari della norma potrebbero decidere di non sottoporsi al trattamento sanitario stesso, con l’”unica” conseguenza di vedersi demansionati o sospesi dal lavoro, quel lavoro su cui, peraltro, si fonda la nostra Repubblica.

 

 

“Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo per arrivare ad Aosta e la notizia è questa: grazie alle pressioni a livello europeo arriveranno, nel trimestre aprile, maggio e giugno, 50 milioni di vaccini in più, a livello europeo, di vaccino Pfizer. Chiaramente la presa percentuale italiana che è di circa il 13 e il 46% ci porterà ad avere già per fine aprile, la data è ancora da confermare,  670mila dosi in più. Per maggio 2.150.000 dosi  in più, e per giugno 4 milioni di dosi in più. Noi stiamo aspettando fiduciosi cosa dirà la comunità scientifica, soprattutto Roma e l’AIFA, che, credo, nei prossimi 2 o 3 giorni si pronunceranno. Rispetteremo chiaramente le prescrizioni della comunità scientifica. E questo è! Quindi, sono contento di essere qua. Sono sicuro che noi a fine mese raggiungeremo il target. Chiaramente abbiamo avuto difficoltà, lo stop di Astrazeneca non ha giovato, però dobbiamo pensare una cosa, mai nella Storia dell’Uomo era stato, si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato, in pochissimo tempo, decine di milioni di dosi di vaccini, senza saperne chiaramente l’esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dall’agenzia regolatoria. Questo che vuol dire? Che non c’è pazzia quando è stato detto questo vaccino Astrazeneca lo facciamo, lo proponiamo solo agli under 60. Perché? Perché nelle fasi di sperimentazione era stato sperimentato solo su 17 soggetti sopra i 60 anni e quindi, a titolo precauzionale, si era pensato questo, poi, un vaccino a adenovirus sperimentato di massa, facendo la cosiddetta rolling review è venuto fuori che dava una risposta immunologica forte nei giovani e, quindi, c’è stato quel discorso di andare in maniera di raccomandazione prudenziale sopra i 60 anni. Non è che non può essere inoculato sotto [dei 60 anni]. Però prudenzialmente, al fine proprio della massima tutela, è chiaro che poi saranno i medici che fanno l’anamnesi a cui spetta l’ultima decisione, a coloro i quali spetta l’ultima decisione.” [https://www.youtube.com/watch?v=31j8Eugmr_w, https://www.youtube.com/watch?v=3zRy5BxVMUA, https://www.blogo.it/post/figliuolo-gaffe-vaccini-assist-no-vax],  sono le parole pronunciate, il 14 aprile scorso, a Torino, dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo [https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-commissario/14419], in occasione dell’inaugurazione del nuovo hub vaccinale del Lingotto!

 


Il 4 maggio scorso, il professor Paolo Bellavite, ematologo dell’Università di Verona, durante la trasmissione di Giovanni Floris DiMartedì, ha ammonito: 

“Non abbiamo molte certezze tra la vera relazione tra un beneficio e il rischio. Questo discorso viene affrontato in maniera piuttosto superficiale. Dobbiamo sapere che siamo ancora in una vera e propria sperimentazione, quelle di Fase II e Fase III finiranno nel 2022, quella di Fase IV cosiddetta post-marketing è in piena attività però purtroppo viene fatta anche male. Nell’ultimo rapporto AIFA si parla di 40 casi gravi di reazioni avverse ogni 100mila vaccini iniettati, in realtà negli studi di sorveglianza attiva che stanno uscendo si parla del 4%, cioè 4.000 su 100mila. Questo si deve sapere.”

E a Floris, che gli chiedeva:

“Lei consiglierebbe di vaccinarsi a un ottantenne o a un quarantenne?”,

il professor Bellavite ha replicato:

 “A un ottantenne sì, mia mamma che ha 94 anni si è vaccinata. Il  rischio però è più grande per le persone più anziane e con patologie. Sotto i 50 anni, dipende molto da che mestiere fanno o se sono portatori di altre patologie. La cosa più importante è avere una valutazione libera del medico curante, senza pressioni né condizionamenti” [https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccini-prof-bellavite-ha-ragione-chi-ha-paura-siamo-ancora-nella-fase-di-sperimentazione-finira-nel-04-05-2021-379290, https://stopcensura.online/prof-bellavite-umilia-floris-ha-ragione-chi-ha-paura-sono-solo-dei-vaccini-sperimentali/]

 


Nel mese di novembre dello scorso anno, in Danimarca, una proposta di legge, che avrebbe dato alle autorità il potere di vaccinare forzatamente i propri cittadini contro la Covid-19, è stata ritirata dopo nove giorni di proteste pubbliche [https://summit.news/2020/11/16/forced-vaccination-law-in-denmark-abandoned-after-public-protests/].

 

Manifestanti danesi contro l’obbligatorietà della vaccinazione.

 Nel rapporto approvato, l’11 gennaio scorso, dall’Assemblea del Consiglio di Europa[5] [composto da 324 parlamentari e altrettanti supplenti che formano le delegazioni delle forze politiche dei 47 Paesi Membri], che è estraneo all’Unione Europea e non va confuso con gli organi di quest’ultima, quali il Consiglio dell’Unione Europea o il Consiglio Europeo, è evidenziato che “gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole”, e si deve “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato” [http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3318432.pdf].

L’8 ottobre 2020, lo stesso Consiglio di Europa, in seguito alla denuncia presentata alla sua segretaria generale Marija Pejcinovic Buric dall’Osservatorio per la Legalità Costituzionale [istituito presso il Comitato Popolare per la Difesa dei Beni Pubblici e Comuni Stefano Rodotà e composto da giuristi, avvocati, e professori universitari in discipline giuridiche, quali il professor Ugo Mattei dell’Università di Torino], ha riconosciuto che, nella gestione della pandemia [per intenderci la dichiarazione dello “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, deliberata dal Governo Conte, prima ancora della dichiarazione di pandemia mondiale da parte dell’OMS e il ricorso a fonti normative, DD.PP.CC.MM., da considerarsi inappropriate e incostituzionali e, comunque, a effetto sproporzionato rispetto a diritti e libertà coinvolti], lo Stato italiano ha commesso una violazione dell’articolo 15 della Convenzione per i Diritti Umani, CEDU, omettendo di notificare al segretario generale del Consiglio d’Europa la sospensione dei diritti fondamentali  [https://www.ideawebtv.it/2020/10/24/strasburgo-impone-allitalia-il-rispetto-della-convenzione-europea-per-i-diritti-delluomo/].

L’articolo 15 Deroga in caso d’urgenza della Convenzione Europea per i Diritti Umani, CEDU, recita testualmente:

 

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione [https://www.mondodiritto.it/codici/convenzione-europea-dei-diritti-dell-uomo/art-15-cedu-deroga-in-caso-di-stato-d--urgenza.html].

 

La ratifica con Legge 4 agosto 1955 n. 848 della Convenzione Europea per i Diritti Umani[CEDU], che è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950, imponeva, dunque, all’Italia il rispetto della stessa Convenzione.

La deroga alla Convenzione, prevista dal suo articolo 15, permette agli Stati Parte, che debbano far fronte a una guerra o a un “altro pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione” di introdurre misure straordinarie, a patto che siano necessarie e proporzionate al pericolo che si intende combattere, ma non di adottare provvedimenti che contrastino con gli altri obblighi internazionali che vincolano lo Stato derogante, o che incidano sul godimento di alcuni diritti fondamentali, indicati come non derogabili al paragrafo  2 della disposizione [novero, poi,ampliato dai Protocolli 6, 7 e 13 alla CEDU]. Lo Stato che intenda avvalersi della clausola derogatoria deve informarne il segretario generale del Consiglio d’Europa, attraverso una notifica che illustri “le misure prese e [i] motivi che le hanno determinate”. Disposizioni simili sono rinvenibili in alcuni dei principali trattati internazionali che tutelano i diritti umani, quali il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici o la Convenzione Americana sui Diritti Umani [articolo 27].

L’8 aprile scorso, la Corte Europea dei Diritti Umani, riunita nella Grande Camera, nell’esaminare la controversia che vedeva opposti diversi genitori e la Repubblica Ceca sulla legge che prevede l’obbligo di sottoporre i bambini a vaccinazione contro nove malattie, quali Difterite, Morbillo, Parotite, Pertosse, Poliomielite, Rosolia, Tetano, Haemophilus Influenza, Epatite B, pena l’esclusione dalla scuola materna e una multa per i genitori, ha stabilito che la legge sui vaccini obbligatori per i bambini in Repubblica Ceca non costituisce una violazione dei diritti umani, in quanto l’obiettivo della norma è che “ogni bambino venga protetto dalle malattie infettive gravi, attraverso la vaccinazione e l’immunità di gregge” e le le misure adottate dalla Repubblica Ceca per quanto concerne la vaccinazione obbligatoria dei bambini possono essere considerate come “necessarie in una società democratica” [https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/04/13/la-corte-di-strasburgo-decide-sulla-vaccinazione-infantile-obbligatoria-non-e-violazione-della-cedu#].

Alcuni media non hanno esitato a titolare:

“La CEDU ritiene che la vaccinazione obbligatoria sia necessaria in una società democratica.”

Da qui a pensare che la Corte Europea dei Diritti Umani avesse invitato, dalla sua sede di Strasburgo, a rendere obbligatoria in Europa la vaccinazione contro la Covid-19 [Corte Strasburgo, sentenza storica: obbligo vaccini necessario, In una sentenza che passerà alla storia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che le vaccinazioni obbligatorie possono essere considerate necessarie nelle società democratiche, Il Giornale, 8 Aprile 2021, https://www.ilgiornale.it/news/mondo/corte-strasburgo-sentenza-storica-obbligo-vaccini-necessario-1937172.html], è stato un attimo, felicemente colto in alcuni commenti. È ciò che accade quando per prestare troppa attenzione al contesto che circonda il caso si corre il rischio di perdere i principali contributi di questa sentenza.

Pronunciandosi sul caso “ceco” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità della Repubblica Ceca che avevano, in un caso sanzionato con una multa il genitore di un minore e, negli altri, vietato alle famiglie l’accesso alla scuola per non aver sottoposto i propri figli minori alla vaccinazione obbligatoria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani aveva, con maggioranza schiacciante [sedici voti contro uno], escluso che la previsione della vaccinazione infantile obbligatoria, imposta dalle autorità ceche, fosse contraria all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani: diritto al rispetto della vita privata e familiare.

L’obbligo del vaccino non è il modello dominante in Europa. La Repubblica Ceca è uno di quei rari Stati europei, quali l’Italia, la Francia, la Polonia o la Slovacchia, ad aver adottato l’obbligo legale di vaccinare i bambini contro nove malattie ben note alla scienza medica.

Il rispetto dell’obbligo non può essere imposto fisicamente. Il genitore che non adempie a tale obbligo, senza un valido motivo, incorre in una multa di 400 euro. I bambini non vaccinati non sono ammessi negli asili nido [fatta eccezione per coloro che non possono essere vaccinati per motivi di salute]. Nella fattispecie, il primo ricorrente era stato multato per mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione in relazione ai suoi due figli. A tutti gli altri ricorrenti era stata negata l’ammissione dei figli alla scuola materna per la stessa ragione.

La Corte Europea dei Diritti Umani non convalida, dunque, in alcun modo la vaccinazione obbligatoria.

La Corte Europea dei Diritti Umani ha sottolineato, infatti, che, in base alla sua giurisprudenza, la vaccinazione obbligatoria, in quanto intervento medico volontario, rappresenta un’interferenza con l’integrità fisica e riguarda, quindi, il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Le malattie prese in considerazione sono, per usare le parole della Corte e del Governo ceco, “nove malattie ben note alla medicina”. La Corte ha insistito sulla necessità per lo Stato che ricorre all’obbligo di vaccinazione di provare l’innocuità e l’efficacia della vaccinazione dei bambini, come richiesto dal pieno rispetto dell’interesse superiore del bambino. È solo attraverso il prisma di tutte queste considerazioni che la Corte stabiliva che:

“[Lo Stato] non ha superato il [suo] margine di apprezzamento e quindi le misure contestate possono essere considerate necessarie in una società democratica.”

Da un punto di vista giuridico, la trasposizione della logica del Tribunale di una “vaccinazione obbligatoria compatibile con una società democratica” alla vaccinazione contro la Covid-19 sembra tanto più distante in quanto la CEDU ha insistito sull’idea che le nove malattie in questione in questo caso erano “particolarmente ben note alla medicina”. Siamo d’accordo che questo non sia il caso della Covid-19, di cui scopriamo ogni giorno nuove caratteristiche.

L’Unione Europea dovrebbe andare nella stessa direzione della Corte di Strasburgo, poiché ha rispettato nella gestione della crisi sanitaria le competenze degli Stati. Ha proposto un green pass di libera circolazione che non è un certificato di vaccinazione, in quanto la vaccinazione non è disponibile per l’intera popolazione e, quindi, non può costituire una condizione per la libera circolazione in Europa, ma un certificato che attesta la vaccinazione o qualsiasi altra forma di immunità o non contagio per consentire ai cittadini europei di accelerare il valico di frontiera.

  


L’AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI VACCINI ANTICOVID-19 È UN TIPO DI AUTORIZZAZIONE CHE SI BASA SU MENO DATI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER UNA “NORMALE” PROCEDURA DI APPROVAZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO

Generalmente lo sviluppo di un vaccino è un processo lungo, che, normalmente, necessita dai 7 ai 10 anni, durante i quali le ricerche vengono condotte a tappe successive, che includono i tests di qualità, la sperimentazione pre-clinica e le fasi della sperimentazione clinica nell’uomo.

I trials clinici richiedono molti tests su migliaia di persone e, normalmente, iniziano dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche sulla risposta immunitaria, cui seguono altri due anni di prove pre-cliniche che coinvolgono la sperimentazione animale.

Nonostante la forte pressione esercitata dalla pandemia di Covid-19, e la speranza che ognuno di noi ripone nella ricerca scientifica, il futuro utilizzo di un vaccino deve essere, necessariamente, preceduto da studi rigorosi che richiedono il tempo necessario per valutarne l’efficacia e la sicurezza. Inizialmente, la ricerca ha avvio con la valutazione in vitro delle componenti dell’agente che andrà a costituire la componente attiva del vaccino. Una volta definito questo aspetto ha inizio la cosiddetta fase pre-clinica, in cui viene testata la risposta immunitaria e/o i meccanismi avversi su organismi viventi complessi non umani. Superata questa fase ha inizio la vera e propria sperimentazione clinica sull’uomo, che normalmente inizia dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche sulla risposta immunitaria, cui seguono altri 2 anni di prove pre-cliniche che coinvolgono la sperimentazione animale.

La sperimentazione clinica si realizza in 3 fasi, in base al modello sperimentale adottato, la quantità di componente somministrata e la numerosità del campione di popolazione coinvolta:

-  Fase I: prima somministrazione del vaccino sull’uomo per valutare la tollerabilità e la sicurezza del prodotto [il numero dei soggetti coinvolti è molto ridotto]. Generalmente gli studi sono condotti su volontari sani per l’identificazione della dose ottimale e la valutazione della sicurezza nell’uomo;

-      Fase II: se la fase I ha mostrato risultati positivi, il vaccino viene somministrato a un numero maggiore di soggetti [sempre esiguo] per valutare la risposta immunitaria prodotta, la tollerabilità, la sicurezza e definire le dosi e i protocolli di somministrazione più adeguati. Gli studi sono a carattere esplorativo e sono condotti su piccoli gruppi di persone, generalmente meno di 100;

-      Fase III: se la fase II ha mostrato risultati soddisfacenti, il vaccino viene somministrato a un numero elevato di persone, allo scopo di valutare la reale funzione preventiva del vaccino. Gli studi sono disegnati allo scopo confermativo e sono condotti su migliaia o decine di migliaia di persone.

-      Fase IV: gli studi di fase IV iniziano dopo che il vaccino è stato approvato per l’immissione in commercio, infatti, vengono chiamati anche studi sulla “sorveglianza post marketing”.

Tali studi vengono condotti per valutare in maniera continuativa, nel breve e nel lungo termine, la sicurezza e l’efficacia dei vaccini nella pratica clinica. Se le fasi I, II, III hanno dato esito positivo, il vaccino viene registrato e si procede alla produzione e distribuzione su larga scala.

Se il vaccino risulta sicuro ed efficace, deve poi rispondere a tutti i requisiti regolatori e ottenere l’approvazione.

Nell’attuale emergenza, è stato proposto un periodo di tempo più ristretto, con teams di esperti di tutto il mondo per aumentare la velocità e trovare un candidato efficace. Inoltre, trattandosi di un’emergenza sanitaria che interessa tutto il mondo, la capacità di produzione doveva essere garantita prima del termine degli studi clinici e ripartita globalmente per garantirne anche un’equa distribuzione.

Il monitoraggio della sicurezza è parte integrante di tutte le tappe dello sviluppo.

In Europa, quando un’azienda farmaceutica ritiene di essere in grado di dimostrare la qualità, sicurezza ed efficacia del prodotto per una specifica indicazione terapeutica sottopone alla European Medicine Agency [EMA] una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio. Solo dopo l’approvazione dell’EMA e l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’azienda inizia il processo di produzione su ampia scala.

In un documento, redatto dal Comitato Operativo Studio Hera 2007, dal titolo Sorveglianza post-marketing delle vaccinazioni nei primi due anni di vita [1999-2004], si legge:

 

La sicurezza dei vaccini costituisce un requisito fondamentale per il loro utilizzo, perché, a differenza dei farmaci a scopo terapeutico, i vaccini vengono somministrati ad individui sani per prevenire l’insorgenza di malattie, piuttosto che per curare una condizione morbosa. Inoltre, i vaccini vengono utilizzati su larga scala, prevalentemente nei primi anni di vita. Prima dell’autorizzazione alla vendita, il profilo di sicurezza dei vaccini viene estensivamente valutato. Come prima tappa, viene documentata la non tossicità su modelli animali; i prodotti documentati come non tossici vengono quindi valutati in tre fasi di studio. La fase I coinvolge un campione limitato di adulti sani, e ha lo scopo di valutare la reattogenicità e l’immunogenicità di varie formulazioni. La fase II è invece mirata alla capacità del vaccino di indurre la produzione di anticorpi specifici. Nel caso di prodotti per l’età pediatrica partecipa alla fase II un campione di alcune centinaia di bambini. In questo modo si possono ottenere informazioni più accurate sulla frequenza di eventi avversi. Infine, la fase III viene condotta per valutare l’efficacia clinica dei vaccini, cioè la loro capacità di prevenire la malattia. È quindi necessaria la partecipazione di un grande numero di individui che vengono seguiti nel tempo in modo da confrontare la frequenza di malattia nei vaccinati rispetto ai non vaccinati. Il numero maggiore di individui coinvolti consente inoltre di verificare l’eventuale presenza di eventi avversi meno frequenti. Tutta questa documentazione consente di valutare se il profilo rischio/beneficio di un dato vaccino è adeguato per la sua autorizzazione alla vendita. Dopo l’introduzione sul mercato, però, è necessario continuare a sorvegliare gli eventi clinici associati alle vaccinazioni, per indagare eventuali manifestazioni cliniche così rare che potrebbero non essere state evidenziate durante le fasi precedenti, oppure attribuibili a procedure errate di conservazione e/o di somministrazione del prodotto. Il monitoraggio degli eventi avversi dopo l’autorizzazione alla commercializzazione viene definita “sorveglianza post-marketing” e per i vaccini rappresenta una componente essenziale delle strategie di vaccinazione. La sorveglianza delle eventuali reazioni avverse consente infatti di individuare un aumento inaspettato di un particolare evento, di valutare la necessità di condurre studi ad hoc per la valutazione di un nesso di causalità e individuare, se necessario, gli interventi da attuare per prevenire ulteriori reazioni avverse. I risultati della sorveglianza post-marketing contribuiscono inoltre alla formazione del personale coinvolto nei programmi vaccinali, e alla informazione appropriata della popolazione circa i reali rischi connessi alle vaccinazioni. In Italia, una procedura per l’acquisizione delle segnalazioni delle reazioni avverse a farmaci, inclusi i vaccini, è in vigore dalla fine degli anni ‘80. Negli anni, sono state apportate al sistema varie modifiche normative e operative, disciplinate inizialmente dal DL.vo 95/2003, e successivamente dal DL.vo 219/2006. Le segnalazioni di sospette reazioni avverse a vaccino hanno seguito per anni un doppio flusso di trasmissione in quanto dovevano essere inviate sia all’Ufficio di Farmacovigilanza che alla Direzione Generale per la Prevenzione del Ministero della Salute, che definisce i programmi di immunizzazione in accordo con le Regioni ed emana il Piano Nazionale Vaccini. Nel novembre 2001 è stata attivata la Rete Nazionale di Farmacovigilanza per la gestione delle segnalazioni spontanee, che consente la raccolta e la condivisione delle informazioni relative a possibili reazioni avverse. La Rete collega attraverso Internet i responsabili della Farmacovigilanza delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico [IRCCS], i referenti delle Regioni e delle aziende farmaceutiche. Il sistema consente di registrare via web le segnalazioni di reazioni avverse a farmaci [ADR] in un unico database nazionale presso il Ministero della Salute [a partire dal 2004 tutte le competenze sono state attribuite all’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA], accessibile tramite password a tutti i soggetti registrati e abilitati. Inoltre, tutti gli utenti accreditati sono collegati tra loro attraverso un sistema di posta elettronica dedicato, che consente una rapida circolazione delle informazioni in materia di sicurezza dei farmaci. La rete nazionale è collegata al database europeo di Eudravigilance della European Agency for Medicinal Products [EMEA], nel quale durante ogni notte vengono trasferiti i dati delle segnalazioni inserite di giorno. Dal 2006 le segnalazioni sono inoltre trasmesse al database del WHO Uppsala Monitoring Centre [World Health Organisation, WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring].” [https://www.tuttosteopatia.it/wp-content/uploads/sorveglianza-post-vaccini-iss.pdf]

 

Come è stato possibile sviluppare così rapidamente vaccini contro la Covid-19?

In risposta a minacce per la salute pubblica come l’attuale pandemia, l’Unione Europea dispone di uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza. In tali situazioni di emergenza, come appunto nel caso della pandemia da SARS-CoV-2, infatti, lEMA può raccomandare un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio,  un tipo di approvazione per i farmaci che rispondono a esigenze medico-sanitarie non ancora soddisfatte. Questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità del vaccino sono comprovate e che i benefici del vaccino sono superiori ai rischi, consentendo, nel contempo, agli sviluppatori di presentare dati supplementari sul vaccino anche dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio, contrariamente alle autorizzazioni normali, per le quali tutti i dati devono essere presentati prima del rilascio. Di conseguenza, il vaccino potrà essere commercializzato in tutta l’Unione Europea, senza bisogno di richiedere ulteriori autorizzazioni nei diversi Stati Membri dell’Unione Europea. Tuttavia, una volta concessa, le aziende sono obbligate a fornire, entro determinate scadenze, ulteriori dati per confermare che i benefici continuino a superare nettamente gli eventuali rischi.

Un’autorizzazione condizionata non è un’autorizzazione all’uso di emergenza, che alcuni Paesi utilizzano, a esempio, gli Stati Uniti o il Regno Unito, per consentire l’uso temporaneo di un medicinale non autorizzato in situazioni di emergenza. Un’autorizzazione di emergenza non è, infatti, un’autorizzazione alla messa in commercio del prodotto.

Nel 2021, il budget annuale dell’EMA sarà di 385,9 milioni di euro, di cui il 14% dei fondi proverrà dall’Unione Europea, mentre il restante 86%, circa 330 milioni, proverrà da privati, quali Bill Gates e George Soros [https://egalitedescitoyens.blog.tdg.ch/archive/2020/11/27/declarations-de-m-gregor-puppinck-au-sujet-du-financement-du-311042.html?fbclid=IwAR1fke94w7aAbRe0bQVrv2hYIcB4lfKRK2dYDdUc7kg-TeoyME-upH0K71g].

La Commissione Europea è giuricamente responsabile dell’autorizzazione in commercio.  

 


 

SENTENZA TAR LAZIO: “MEDICI HANNO DIRITTO/DOVERE DI PRESCRIVERE CIO’ CHE RITENGONO PIU’ OPPORTUNO”

 

 

 




 Il 9 marzo scorso, il TAR del Lazio accoglieva, con sua ordinanza, il ricorso presentato da alcuni medici contro la Nota dell’AIFA del 9 dicembre 2020 [http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2425357.pdf], che fissa i principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare, nella parte in cui nei primi giorni di malattia prevede, unicamente, una vigilante attesa e la somministrazione di tachipirina [paracetamolo], e nella parte in cui “pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid”,

con questa motivazione:

“Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi.”

   


Il TAR del Lazio fissava, poi, l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso al 20 luglio 2021.

  



Farmaci da usare in ospedale

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=90746

 

Farmaci da usare per i pazienti a domicilio

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=90746

 

 

“Il Senato della Repubblica Italiana, l’8 aprile scorso, ha espresso con votazione praticamente unanime la necessità di impegnare il Governo per istituire un tavolo di lavoro per la revisione delle Linee Guida Nazionali per la cura domiciliare precoce, tenendo conto delle esperienze dei medici del territorio. Le fondamenta di questa tipologia di cura, in special modo durante una pandemia, sono sostanzialmente due: la libertà dei medici di fare riferimento alla propria esperienza e formazione per curare i pazienti in “scienza e coscienza”, con libertà prescrittiva dei farmaci ritenuti più efficaci e la necessità di agire tempestivamente, ovvero entro le prime 72 ore, differentemente dalla “vigile attesa con Paracetamolo” sostenuta dalla ormai decaduta Linea Guida Nazionale [vedasi decisione del TAR del Lazio del 7 marzo scorso].”,

è quanto si legge in un comunicato del Comitato Cure Domiciliari Covid-19 presieduto dall’avvocato Erich Grimaldi.

E ancora:

“Alla luce di tutto ciò lascia senza parole il ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato da parte del Ministero della Salute e di AIFA, notificato il 6 aprile, contro la decisione del TAR del Lazio di sospendere la nota del 9 dicembre 2020, in cui la stessa AIFA indicava “paracetamolo e vigile attesa” come unica strada da seguire nell’approccio alla cura domiciliare contro la Covid, a seguito di un’istanza cautelare presentata al TAR dagli stessi medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19. I giudici amministrativi hanno riconosciuto, con la loro decisione del 7 marzo scorso, “il ricorso fondato in relazione alla richiesta dei medici di far valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza in sede sia civile che penale, di prescrivere i farmaci che ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza e che non può essere compresso nell’ottica di un’attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”. Il diritto alla cura, lo ricordiamo, è sancito dalla Costituzione.” [https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/terapia-domiciliare-covid-ministero-ricorre-contro-sentenza-tar-il-comitato-ricorso-in-appello-va-contro-voto-del-senato/]

 

 

IL MOLNUPIRAVIR MK-4482, NOTO ANCHE COME EIDD-2801-2003 [https://www.selleckchem.com/products/eidd-2801.html],  E’ UN FARMACO ANTIVIRALE ORALE SVILUPPATO, ORIGINARIAMENTE, PER IL TRATTAMENTO DELL’INFLUENZA PRESSO LA EMORY UNIVERSITY DI ATLANTA DA DRUG INNOVATION VENTURES AT EMORY [DRIVE], E, POI, ACQUISTATO DA RIDGEBACK BIOTHERAPEUTICS, SUCCESSIVAMENTE PARTNER DI MSD [CONOSCIUTA NEGLI USA E IN CANADA COME MERCK & CO], CHE HA, GIA’, RAGGIUNTO IL TERZO LIVELLO DI SPERIMENTAZIONE E I CUI DATI FINALI DOVREBBERO ESSERE DISPONIBILI A SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 [https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid_tre_farmaci_in_fase_di_sperimentazione_anche_la_pfizer_in_campo_risultati_preliminari_incoraggianti-5925498.html].

Il 15 aprile scorso, la società farmaceutica MSD [NYSE: MRK], nota come MERCK negli USA e in Canada, e la società di biotecnologia Ridgeback Biotherapeutics condividevano un aggiornamento sull’avanzamento del programma di sviluppo clinico di Molnupiravir [MK-4482/EIDD-2801], precursore del b-d-N4-idrossocitidina-5’-isopropil estere, [https://www.merck.com/news/merck-and-ridgeback-biotherapeutics-provide-update-on-progress-of-clinical-development-program-for-molnupiravir-an-investigational-oral-therapeutic-for-the-treatment-of-mild-to-moderate-covid-19/, http://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=137898&sid=2, https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/molnupiravir-mk-4482-eidd-2801-antiviral].

“Stiamo continuando a fare progressi nello sviluppo clinico di Molnupiravir, il nostro candidato antivirale orale in fase di sviluppo clinico. I dati rilevati nella Fase II relativi alla determinazione del dosaggio sono coerenti con il meccanismo d’azione e forniscono evidenze significative del potenziale antivirale del farmaco nella dose da 800 mg.”,

annunciava, l’aprile scorso, Roy Baynes, senior vice president e capo dello sviluppo clinico globale, oltre che chief medical officer presso MSD Research Laboratories,

“In base ai risultati di tali studi, stiamo procedendo alla fase III del nostro programma di sviluppo clinico per quanto riguarda i pazienti non ospedalizzati che si appoggerà sul nostro network di centri per l’arruolamento dei pazienti idonei in tutto il mondo.”[https://medicoepaziente.it/2021/covid-19-al-via-studio-di-fase-3-su-antivirale-sperimentale/]

Il 21 aprile scorso, Focus riferiva:

“Un farmaco sperimentale dall’azione antivirale inibisce la replicazione del SARS-CoV-2, e riduce i danni polmonari del Coronavirus. Gli effetti promettenti dell’MK-4482, o Molnupiravir, descritti in un articolo su Nature Comminications, si riferiscono a tests su animali, ma il farmaco è attualmente in fase avanzata di sperimentazione clinica anche sull’uomo, e sta dando risultati convincenti sui pazienti Covid non ricoverati in ospedale.” [ https://www.focus.it/scienza/salute/coronavirus-frenato-da-antivirale-molnupiravir]

Il Molnupiravir MK-4482, noto anche come EIDD-2801-2003, che non solo riduce la replicazione e la patogenesi di SARS-CoV e MERS-CoV, ma ha anche attività profilattica in modelli murini, ha una lunga storia, come riferisce l’articolo del 5 maggio 2020 An emerging antiviral takes aim at COVID-19 del Chemical & Engineering News.

La storia di Molnupiravir MK-4482, noto anche come EIDD-2801-2003 inizia, infatti, diversi anni prima della pandemia.

Nel 2014, il virologo George Painter e i suoi colleghi della Emory University avviano un progetto finanziato dalla Defense Threat Reduction Agency per trovare un composto antivirale in grado di combattere il virus dell’encefalite equina venezuelana [VEEV]. Durante la Guerra Fredda, sia gli Stati Uniti sia l’Unione Sovietica hanno studiato il virus dell’Encefalite Equina Venezuelana [VEEV] come potenziale arma biologica. Trasmesso attraverso la puntura di zanzara, il virus provoca febbre alta, mal di testa, encefalite e, talvolta, decesso.

Gli sforzi degli scienziati dell’Emory  elaborano N-idrossicitidina, una piccola molecola, che il team di Emory chiama EIDD-1931.

“È una molecola molto intrigante.”,

spiega Painter.

“Era stata effettivamente considerata alla fine degli Anni ‘70 da scienziati russi e polacchi come un possibile farmaco per curare le infezioni da vaiolo.”

A ottobre del 2019, Painter ottiene un contratto di 15,89 milioni di dollari dal National Institute of Allergy and Infectious Disease [NIAID, https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-10/ehs-ert102319.php, https://med.emory.edu/departments/pharmacology-chemical-biology/news/2020/painter-coronavirus-2020.html] per sviluppare e testare l’EIDD-2801 sugli esseri umani.

“Questo contratto sottolinea la nostra capacità di scoprire e sviluppare farmaci per bisogni urgenti di salute pubblica. Il nostro obiettivo è contribuire a rendere il mondo più sano e meno pericoloso.”,

è il commento di Dennis Liotta, direttore esecutivo di EIDD.

“Il nuovo farmaco [EIDD-2801] antinfluenzale mette a soqquadro il materiale genetico del virus impedendogli di replicarsi. La molecola, chiamata EIDD-2801, messa a punto all’Institute for Biomedical Sciences della Georgia State University e descritta su Science Translational Medicine [https://stm.sciencemag.org/content/11/515/eaax5866/tab-figures-data] agisce ad ampio spettro contro una vasta gamma di ceppi virali all’origine dell’influenza e impedisce ai virus di diventare resistenti.”

si legge su Healthdesk, il 18 novembre 2019, 43 giorni prima della fatidica data del 31 dicembre 2919, in cui la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan [Cina] segnalava all’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS] un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei [http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4015].

“Il farmaco è altamente efficace contro l’influenza. Si somministra per via orale e agisce ad ampio spettro contro tutti i ceppi del virus influenzale testati e, soprattutto, non è soggetto a resistenza.” [http://www.healthdesk.it/medicina/farmaco-scombussola-virus-cos-nuovo-trattamento-promette-sconfiggere-linfluenza]

dichiara Richard Plemper, distinguished University professor, presso l’Institute for Biomedical Sciences della Georgia State University.

E, quando inizia a diffondersi la notizia di un virus che sta circolando, in Cina, a Wuhan, uno dei collaboratori di Painter, l’esperto di coronavirus dell’UNC Ralph Baric, lo avverte, immediatamente, che il nuovo patogeno è, probabilmente, un Coronavirus, uno che l’EIDD-2801 potrebbe potenzialmente combattere.

“Abbiamo pensato: oh mio Dio, è un Coronavirus! Dovremmo essere pronti.”,

ricorda Painter.

L’EIDD-1931 e l’EIDD-2801 si rivelano in grado di contratare, efficacemente, anche i Coronavirus resistenti a Remdesivir.

All’inizio del marzo del 2020, il team di ricerca testa l’EIDD-1931 su cellule umane infettate da SARS-CoV-2.

I ricercatori accelerano, quindi, gli sforzi per inserire l’EIDD-2801 negli studi clinici per SARS-CoV-2.

Painter presenta domanda di sperimentazione per l’EIDD-2801 e ha la risposta più rapida, che abbia, mai, visto, dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti: solo sette giorni.

A marzo, DRIVE concede la licenza di EIDD-2801 a Ridgeback Biotherapeutics per studi sull’uomo.

Il 10 aprile, iniziano i tests umani di Fase I, nel Regno Unito.

A differenza del Remdesivir, che deve essere somministrato per via endovenosa, l’EIDD-2801 può essere assunto per via orale come pillola. Ciò significa che se l’EIDD-2801 si dimostrerà sicuro ed efficace, le persone potranno portarselo a casa. L’altra caratteristica interessante dell’EIDD-2801 è un’elevata barriera alla resistenza. I farmaci possono costringere i virus a sviluppare, rapidamente, mutazioni che resistono ai farmaci, ma l’EIDD-2801 non ha provocato quel tipo di resistenza nei tests di laboratorio, neppure sotto stimolazione [https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID-19/98/web/2020/05?utm_source=ACSTwitter&utm_medium=Social&utm_campaign=CEN&fbclid=IwAR1zs9MfuBNQ4NBLTo16wxwnpwMU1Jt6aysJG-aDQXeU0HzyeZ0Lk9gBlmI]

“Questa è la prima dimostrazione di un farmaco disponibile per via orale in grado di bloccare rapidamente la trasmissione di Sars-CoV-2.”,

ha commentato, lo scorso dicembre, Richard Plemper [https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/12/04/covidun-nuovo-antivirale-potrebbe-bloccarne-la-trasmissione_43ce056c-71a9-4cee-a2d5-bd9c19f1edcf.html].

Secondo lo studioso, il trattamento avrebbe, potenzialmente, un beneficio triplo: inibire il progresso dei pazienti verso una malattia grave, abbreviare la fase infettiva per alleviare il costo emotivo e socioeconomico dell’isolamento prolungato del paziente e ridurre rapidamente le epidemie locali.

Proprietà che rendono un potente candidato per il controllo farmacologico della Covid-19.

 

 

VI RICORDATE IL 2009?

VI RICORDATE LA PANDEMIA DI INFLUENZA H1N1?

LA PANDEMIA DI INFLUENZA CHE AVREBBE FATTO DECINE, CENTINAIA DI MIGLIAIA…

NO, MILIONI DI MORTI...

LA PANDEMIA DI INFLUENZA CHE AVREBBE CONTAGIATO 2 MILIARDI DI PERSONE…

LA PANDEMIA DI INFLUENZA CHE SI ANNUNCIAVA PEGGIORE DELLA SPAGNOLA DEL 1918…

LA PANDEMIA DI INFLUENZA CHE AVREBBE ANNIENTATO L’UMANITA’ SE NON FOSSIMO ANDATI TUTTI A FARCI VACCINARE E AD ACQUISTARE LE NOSTRE SCATOLE DI TAMIFLU.

 

Uno spreco di denaro pubblico e un ingiustificato allarmismo sui rischi che i cittadini europei correvano a causa della pandemia di H1N1: questo è il giudizio dato dal Comitato per la Salute dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in un rapporto approvato il 4 giugno 2010 sulla gestione della pandemia [https://www.castelvetranoselinunte.it/la-grande-truffa-del-business-dietro-linfluenza-a/5482/].

Nel rapporto si critica duramente la gestione della pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche da parte delle Agenzie dell’Unione Europea e dei Governi nazionali.
Il parlamentare britannico, Paul Flynn, relatore del rapporto, ha dichiarato che quella dell’H1N1 “è stata una pandemia che non è mai avvenuta” e ha descritto i programmi di vaccinazione come “medicinali placebo su vasta scala”. Nell’adottare il rapporto il Comitato ha evidenziato la grave mancanza di trasparenza nel processo che ha portato alla dichiarazione della pandemia. In particolare si punta il dito contro il fatto che né l’Oms né le agenzie Ue sono state pronte a dare ai parlamentari le informazioni che avrebbero potuto fugare i dubbi sul conflitto di interesse di alcuni esperti che collaborano con l’Oms e altre istituzioni, ma, allo stesso tempo, anche con le industrie farmaceutiche. La corsa dei governi di quasi tutto il mondo all’acquisto dei farmaci antivirali contro l’influenza A fu sollecitata da esperti che avevano lavorato e in alcuni casi lavoravano ancora come consulenti per le aziende farmaceutiche produttrici degli stessi farmaci.

Lo ha rivelato un’indagine del British Medical Journal e del Bureau of Investigative journalism che ha messo in luce il conflitto di interessi di tre scienziati – Fred Hayden, Arnold Monto e Karl Nicholson – autori del rapporto pubblicato nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui i Governi di tutto il mondo avrebbero dovuto premunirsi di antivirali per combattere la pandemia prevista a causa dell’influenza A. Un’accusa che rincara la dose delle critiche mosse dal Consiglio d’Europa sull’allarme pandemia.

I tre scienziati citati avevano svolto – o svolgevano – consulenze e ricerche per ROCHE e GlaxoSmithKline, produttori rispettivamente dei farmaci contro l’influenza A Tamiflu e Relenza.
Gli spacciatori di vaccini erano stati definitivamente smascherati!

 


Nel 2004, quando il Tamiflu diventa la gallina dalle uova d’oro, i media iniziano a interessarsi della fortuna che il farmaco può fruttare a un certo Donald Henry Rumsfeld, all’epoca segretario alla difesa di George W. Bush.

La prospettiva di una pandemia di influenza aviaria semina panico tra le Popolazioni di tutto il mondo, ma si rivela una bella notizia per il segretario alla difesa americano, azionista di  GILEAD SCIENCES, un’azienda biotech californiana che possiede i diritti sul Tamiflu.

 

Donald Henry Rumsfeld

Dai suoi esordi alla fine degli anni ‘60, Rumsfeld ha una doppia carriera: l’uomo politico nasconde l’uomo d’affari.

Donald Rumsfeld, detto “Rummie”, nato a Chicago nel 1932 e laureato nella prestigiosa Università di Princeton, inizia, nel 1960, come consulente per la banca d’investimenti AG Becker.

Dotato e ambizioso, si lancia politica nel 1962, presentandosi alle elezioni legislative nel XIII Distretto dell’Illinois. Il suo team comprende Edgar Jannotta, socio della banca d’affari William Blair, che accompagnerà “Rummie” in tutte le sue scorribande imprenditoriali; Dan Searle, erede dell’azienda farmaceutica SEARLE; Jeb Stuart Magruder, in seguito collaboratore di Richard Nixon e uno dei principali imputati nel caso Watergate. Donald Rumsfeld vince le elezioni. Diviene parlamentare all’età di 29 anni e inizia la sua scalata politica. Nel 1969, Richard Nixon, lo nomina a capo dell’Office of Economic Opportunity [OEO]. Il suo ruolo, se si dà credito alla testimonianza di un ex-dirigente dell’OEO, è di “bonificare”  l’agenzia federale, ereditata dalla precedente Amministrazione democratica. I due uomini di Rumsfeld all’OEO si chiamano Dick Cheney, futuro vicepresidente degli Stati Uniti, e Frank Carlucci.

Nel 1970 Donald Rumsfeld lascia l’Agenzia per divenire consigliere speciale del presidente Nixon e, poi, dopo il Watergate, segretario alla Difesa nel governo di Gerald Ford.

Dopo la vittoria di Jimmy Carter alle elezioni presidenziali del 1976, nel giugno del 1977, gli sponsor della sua prima campagna elettorale, Dan Searle e Edgar Jannotta, gli offrono la presidenza del Gruppo SEARLE, che si trova in gravi difficoltà. Da dieci anni, la Food and Drug Administration [FDA], che regola il mercato alimentare e farmaceutico, rifiuta l’autorizzazione di una molecola, l’aspartame, che SEARLE spera di vendere come sostituto dello zucchero. La FDA ha avviato, perfino, un’azione penale, dopo avere scoperto numerosi errori nei tests di tossicità presentati da SEARLE.

Ma l’arrivo di “Rummie” coincide con una serie di lieti eventi per l’azienda. In primo luogo, Samuel Skinner, il procuratore incaricato dell’inchiesta, si dimette dal suo incarico ed entra a far parte dell’ufficio legale di SEARLE nel luglio del 1977.

L’inchiesta viene abbandonata.

Poi, nel 1981, Ronald Reagan, appena eletto presidente degli Stati Uniti, nomina a capo della FDA un quasi sconosciuto, Arthur Hull Hayes, ex-ricercatore del Pentagono. Donald Rumsfeld ha sempre negato di aver interferito in questa nomina.

Nel luglio del 1981, Arthur Hull Hayes autorizza la commercializzazione dell’Aspartame, annullando il parere del comitato scientifico incaricato dalla FDA, quello che aveva stabilito che il prodotto non avrebbe dovuto essere commercializzato, a causa dei casi di tumore al cervello apparsi nei ratti, durante i tests condotti da SEARLE.

Nel luglio 1983, Arthur Hull Hayes estende l’autorizzazione a bevande e soda… poi si dimette per curare le pubbliche relazioni di SEARLE…

Le vendite di aspartame, propagandato per le sue proprietà anticaloriche, volano vertiginosamente.

Nel 1985, MONSANTO acquista SEARLE per 2,7 miliardi di dollri.

Il ruolo di mediazione è svolto dalla banca d’affari William Blair, guidata da Edgar Jannotta.

Donald Rumsfeld ne ricava circa 5 milioni di dollari e raggiunge William Blair come consulente.

Samuel Skinner diviene capo dello staff di George Bush senior. È, tra l’altro, amministratore di Express Scripts, una società di consulenza farmaceutica.

Arthur Hull Hayes è nella top dei 100 milionari della biotecnologia. È amministratore di diverse società farmaceutiche, che si distinguono per una politica aggressiva di privatizzazione del patrimonio umano: Myriad Genetics e Napro Biotherapeutics, dove siede anche Richard Perle, stretto consigliere di Donald Rumsfeld.

Nel gennaio del 1997, Donald Rumsfeld diviene ceo di GILEAD, una società creata dieci anni prima per produrre farmaci contro le malattie infettive, dove, dal luglio del 1988, siede nel Consiglio di Amministrazione, insieme ai suoi soliti soci [George Shultz dal 1996]. In quel momento, GILEAD sta cercando sbocchi per una molecola antivirale Cidofovir, i cui primi test non sono incoraggianti: tumori e gravi danni ai reni sono comparsi nei ratti dopo averne ingerito poche dosi. Nel giugno del 1996, la FDA aveva, egualmente, dato la sua autorizzazione al Cidofovir,  ma aveva limitato la sua autorizzazione a un tipo specifico di infezione retinica e l’aveva accompagnata con un’avvertenza sulla tossicità del prodotto.

Non è abbastanza per sostenere un prezzo di mercato azionario!

Nell’agosto del 1998, l’azienda deve giustificarsi con una lettera ai medici americani in considerazione dei tanti casi di insufficienza renale, anche letali, sopravvenuti in pazienti trattati con Cidofovir, in cui raccomanda di applicare rigorosamente il dosaggio.

Ma una buona notizia arriverà dal ricercatore del Pentagono John Huggins, che afferma che il Cidofovir è molto efficace contro il virus del Vaiolo.

Da quel momento, il Pentagono integra la molecola di GILEAD nelle sue ricerche sul bioterrorismo.

Nel marzo del 2002, quando Donald Rumsfeld è diventato segretario alla difesa, John Huggins e Karl Hostetler, un accademico, annunciano di aver sviluppato una nuova versione di Cidofovir più pratica che potrebbe essere somministrata alla popolazione, in caso di attacco terroristico con il virus del vaiolo. Karl Hostetler è anche ceo di un’azienda farmaceutica, che GILEAD ha acquistato, nel dicembre del 2002, per 460 milioni di dollari.

Eccolo ricco!

Ed ecco, anche, garantito il futuro commerciale del Cidofovir, giacché,  ora, è inserito nel Bioshield Project, lanciato da Bush nel febbraio 2003, dotato di 6 miliardi di dollari e destinato allo sviluppo di farmaci e vaccini contro possibili attacchi biochimici.

Un membro del team di Bush, Donald Henderson, ex direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità [responsabile, negli anni ‘70, del programma di vaccinazione contro il vaiolo], pone, nel marzo del 2002, sulla rivista scientifica Nature, una domanda interessante:

“Perché questa determinazione a sviluppare il Cidofovir, quando è notoriamente tossico e abbiamo anche un metodo collaudato, la vaccinazione?”

Il dottor Henderson lascerà bruscamente il suo incarico, due mesi dopo la pubblicazione delle sue domande iconoclastiche.

Donald Rumsfeld era allora l’onnipotente segretario alla difesa.

Nel suo ufficio del Pentagono sta preparando l’argomento sulle presunte armi di distruzione di massa detenute da Saddam Hussein che sfoceranno nella guerra in Iraq.

Rumsfeld ha già il suo slogan.

Sarà:

“Shock and awe!”

 

 

Tra il 1997 e il suo ingresso nell’Amministrazione Bush, avvenuto nel 2001, Rumsfeld era stato chairman di GILEAD. Quando lascia il board dell’azienda per diventare segretario alla difesa ricusa di prendere ogni decisione inerente la società californiana, pur mantenendo un bel pacchetto di azioni, tra i 5 e i 25 milioni di dollari.

Nell’ottobre del 2005, i timori di una pandemia e il conseguente accaparramento di Tamiflu, che si reputava utile contro l’avanzare dell’epidemia, avevano fatto schizzare le azioni di GILEAD, che riceveva da ROCHE una percentuale del 10% sulle vendite del farmaco, da 35 a 47 dollari. ROCHE si attendeva di incassare, nel 2005, un miliardo di dollari dalla vendita del Tamiflu, contro i 258 milioni del 2004. 

 


Il Governo americano, poi, si stava rivelando il maggior cliente mondiale del Tamiflu.

Nel luglio del 2005, infatti, il Pentagono ne aveva ordinate dosi per 58 milioni di dollari per spedirle alle truppe statunitensi in tutto il mondo e il Congresso stava prendendo in considerazione acquisti miliardari.

Nell’ottobre del 2005, la CNN stimava che il Tamiflu avesse, già, gonfiato, il patrimonio personale di Rumsfeld di almeno 1 milione. Rumsfeld considerò l’ipotesi di dismettere il proprio pacchetto azionario di GILEAD, e chiese un parere al Dipartimento di Giustizia, alla SEC e al Federal Office of Government Ethics. Ma questi organismi non risposero e, quindi, il segretario si rivolse a un legale privato, che gli consigliò di conservare le azioni e rendere pubblica la decisione, piuttosto che venderle e correre il rischio di essere accusato di insider trading.

E lui, quindi si tenne ben strette le sue azioni!

Stando alla rete televisiva americana, anche, altri pesi massimi repubblicani avevano grossi interessi in GILEAD, qualificata da un analista di San Francisco come “biotech con le migliori connessioni politiche”.

Per Rumsfeld, che aveva fatto parte del Governo Ford, negli Anni Settanta, non era una prima. Era lui che, nel 1981, presiedeva il Gruppo di SEARLE, produttore dell’Aspartame, quando la FDA aveva deciso di autorizzare il dolcificante molto controverso negli Stati Uniti. Un abile lavoro di lobby, aveva premiato il Gruppo SEARLE, con 12 milioni di dollari, rivelava, nel 1985, il Chicago Tribune.

La storia del Tamiflu è una brutta storia, fatta di conflitti di interessi, di opacità e di manipolazioni di dati scientifici a scopo commerciale, di comportamenti elusivi, al limite della complicità da parte di istituzioni scientifiche e di controllo. 

 

Nel 1996, ROCHE acquista da GILEAD la licenza dell’Oseltamivir fosfato, la molecola con proprietà antivirali ottenuta dall’anice stellato al termine di complesse reazioni chimiche. ROCHE paga 50 milioni di dollari alla GILEAD e si impegna a versarle tra il 14 e il 22% del ricavato netto delle vendite, in base al volume. Ma le vendite faticano a decollare e l’accordo degenera in un conflitto che durerà fino al 2005, come confermato da Nicolas Dunant, responsabile della comunicazione della multinazionale:

“Una delle ragioni del conflitto era che le vendite all’inizio erano basse.”

 


 

 

  

 


 

 



“L’industria dei farmaci fa molte cose buone. Produce medicine che possono migliorare la salute e salvare vite. Creare lavoro e stimolare la crescita economica. Purtroppo fa, anche, cose malvagie. Per decenni, in modo persistente e sistematico, l’industria dei farmaci ha nascosto e manipolato i dati delle sperimentazioni cliniche. A causa di ciò, una grande massa di farmaci utilizzati in tutti i campi della medicina, presentati come  più sicuri e più efficaci di quanto fossero in realtà, hanno messo in pericolo la vita di persone e sperperato danaro pubblico.  Questa deliberata distorsione è una scorrettezza scientifica. E non è un qualcosa che possiamo perdonare in virtù delle cose buone che le compagnie farmaceutiche fanno.”

Con queste affermazioni si apriva l’editoriale di Fiona Godlee, editor del BMJ, del 29 ottobre 2012, dedicato al caso Tamiflu.

Il 10 aprile 2014, la Cochrane Collaboration, una rete indipendente di 24mila medici e professionisti sanitari ripartiti in più di 120 Paesi, pubblicava sul British Medical Journal “la revisione sistematica più solida e più completa sugli inibitori della neuraminidasi” [http://www.gestionerischio.asl3.liguria.it/pdf/Cochrane%20review%20Tamiflu%20e%20Relenza%20il%20quadro%20completo%20delle%20evidenze.pdf]

Il suo verdetto era senza appello:

“Il Tamiflu riduce di mezza giornata la durata dei sintomi influenzali, ma non ci sono prove convincenti secondo cui permette di ridurre le ospedalizzazioni o le complicanze.”

Di conseguenza, il quotidiano The Guardian aveva fatto dei calcoli riguardo agli effetti collaterali.

“Se si dà il Tamiflu a un milione di persone, 45mila vomiteranno, 31mila avranno mal di testa e 11mila disturbi psichiatrici.”,

si legge sul quotidiano britannico e aggiunge con il tipico senso dello humour inglese:

“E ricordatevi, che ne avevamo immagazzinato per l’80% della popolazione. Ciò che rappresenterebbe un bel po’ di vomito.”

In una intervista rilasciata alla rivista tedesca Der Spiegel, che gli chiedeva se l’OMS avesse, deliberatamente, dichiarato lo stato di emergenza per la pandemia, al fine di poter creare un gigantesco mercato per i vaccini H1N1, oltre che per i farmaci, M. Thomas Jefferson, membro della Cochrane Collaboration, aveva risposto:

“Non pensa che il fatto che l’OMS abbia cambiata la definizione di pandemia sia notevole? La vecchia definizione era “un nuovo virus che si diffondeva velocemente, per cui non si aveva nessuna immunità e che causava un alto numero di malati e un’alta mortalità”. Ora, le ultime due sono state cancellate, e con questo cambiamento è stato possibile catalogare l’influenza suina come pandemia.”

“Una delle caratteristiche più sorprendenti di quest’influenza, e di tutta la telenovela che ne è derivata, è che, anno dopo anno, alcune persone fanno previsioni sempre più pessimiste. Finora, nessuna si è mai realizzata e queste persone sono sempre là a ripetere le loro predizioni. Ad esempio, cos’è successo all’influenza aviaria che avrebbe dovuto ucciderci tutti? Niente. Ma ciò non impedisce a queste persone di continuare a fare le loro predizioni. A volte sembra che ci sia un’intera industria che spera una pandemia.”

“L’OMS e i responsabili della salute pubblica, i virologi e i laboratori farmaceutici. Hanno costruito un sistema sull’imminenza della pandemia. Ci sono molti soldi in gioco, reti d’influenza, carriere e intere istituzioni! Ed è bastato che uno dei virus dell’influenza muti per vedere tutta la macchina mettersi in moto.”

Per lui, l’OMS, i funzionari della sanità pubblica e le aziende farmaceutiche hanno costruito da zero questa “imminente” pandemia:

“Sono in gioco somme di denaro colossali, così come intere carriere e istituzioni!”

Com’è, oramai, ben noto il livello di allarme proposto dall’OMS per quella pandemia si rivelò incauto ed eccessivo, le sue conseguenze furono enormemente meno gravi rispetto a quelle inizialmente previste, tuttavia, i Governi furono costretti – a causa dell’allarme dell’OMS – ad acquistare e ad accumulare immani quantità di vaccini e farmaci antivirali, rimasti poi in larghissima parte inutilizzati.

In Italia, furono acquistate 24 milioni di dosi di vaccino, di cui solo meno di 900mila somministrate[6].

In accordo con le raccomandazioni dell’OMS, i farmaci antivirali come Oseltamivir entrarono a far parte della cassetta degli attrezzi per contrastare la pandemia H1N1 non solo nel trattamento clinico dell’influenza, ma anche nella prevenzione post-esposizione dei soggetti ad alto rischio.

 

Bill Gates

[https://www.youtube.com/watch?v=ChIQ2KQ7eBw,

 

“Le persone incaricate di prendere decisioni finanziarie e politiche devono capire i progressi che registriamo ogni giorno. Credo che abbiamo l’opportunità di fare progressi ancora più importanti, in modo più rapido e per più persone. Questa opportunità è la ragione per la quale ho dedicato il mio tempo alla Fondazione Gates. Salute e sviluppo è il lavoro più importante che possa svolgere, e sia io che Melinda dedicheremo il resto della nostra vita a questo lavoro.”,

queste parole sono state pronunciate da Bill Gates, il 18 maggio 2011, durante l’inaugurazione della LXIV Assemblea annuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS].

Tra i finanziatori dell’OMS, a fare la parte del leone è la creatura di Bill Gates, la Bill & Melinda Gates Foundation, secondo donatore dopo il governo degli Stati Uniti e davanti al Regno Unito.

L’OMS è l’autorità globale più importante per quanto concerne la salute, il contrasto alle malattie e la tutela di corretti stili di vita. Un’istituzione tanto importante dovrebbe promuovere una visione della sanità capace di rispondere all’interesse collettivo e, soprattutto, di trovare soluzioni alla grande piaga costituita dalla permanenza, nei Paesi meno sviluppati, di focolai di epidemie potenzialmente devastanti, dall’ebola al colera passando per il morbillo, nel rispetto massimo del principio della trasparenza.

Trasparenza, tuttavia, che all’Oms non sembra essere la regola.

Si parla di finanziamenti earnmarked, ovvero condizionati al rispetto di una precisa agenda.

Bill Gates si è, in particolare, concentrato sulla somministrazione dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto africani, affiancando all’impegno per l’OMS quello da finanziatore leader della GAVI ALLIANCE, una partnership pubblico-privata, emanazione della sua fondazione, che non si limita a portare avanti la benemerita campagna delle vaccinazioni, ma punta, al tempo stesso, a “plasmare” i mercati dell’immunizzazione nei Paesi oggetto d’intervento. 

Basti pensare al caso dell’influenza suina, una finta emergenza denunciata dall’OMS, nel giugno del 2009, vale a dire pochi mesi dopo un preallarme dell’OMS, che aveva indotto molti Paesi a stipulare impegni di acquisto di vaccini pandemici, con tanto di assurda clausola contrattuale. Gli accordi prevedevano la responsabilità a carico degli acquirenti in caso di effetti collaterali, come se per acquistare un elettrodomestico, in cado di malfunzionamenti, anziché essere coperti dalla garanzia, dovessimo versare una penale all’azienda produttrice. Quei contratti sarebbero divenuti vincolanti se l’OMS avesse annunciato lo scoppio di una pandemia.

Come ha scritto Peter Buffett in un celebre articolo per il New York Times del 2013, la filantropia è divenuta un business enorme, ma le disuguaglianze globali continuano a crescere a spirale, fuori controllo “e altre vite e comunità vengono distrutte dal sistema che crea immense quantità di ricchezza per i pochi”, mentre l’operato di organizzazioni come l’OMS è vincolato ai desiderata di pochi privati.  E il lato oscuro del “complesso benefico-industriale” si manifesta nel contesto di campagne nobili come quelle per le vaccinazioni.

Il miliardario è l’unico privato a partecipare all’Assemblea Generale dei Paesi Membri dell’OMS, e gli accademici hanno coniato un termine per la sua influenza sulla salute globale: Bill Chill.

 

 

In un comunicato emesso il 10 agosto 2010, il direttore generale dell’OMS Margaret Chan dichiarava che la pandemia da virus A/H1N1 [2009] era entrata nella fase post-pandemica [http://www.izsum.it/files/Download/511/10119/INFLUENZA_DA_VIRUS_DI_ORIGINE_MESSICANA%2010%2009%2010.pdf.]

Marc Sprenger, direttore dell’European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, così, commentava il comunicato:

“L’ECDC accoglie con favore la decisione dell’OMS di passare a un fase post pandemica oltre a dichiarare che la stessa è terminata. ECDC attraverso il monitoraggio della malattia è stato riconosciuto parte integrante delle decisioni prese dall’OMS, dimostrando di far fronte a emergenze gravi di salute.”

L’11 agosto 2010, l’OMS pubblicava la lista completa dei componenti il suo Comitato Internazionale sulle Emergenze [https://www.who.int/groups/h1n1-ihr-emergency-committee]:

-    Dr Lawson Ahadzie: Former Head of Surveillance Department, Ghana Health Service/Ministry of Health, Accra, Ghana;

-      Mr André Basse: Counsellor, Embassy of Senegal, Paris, France;

-      Dr Muhammad Akbar Chaudhry: Principal, Professor of Medicine Fatima Jinnah Medical College, Lahore, Pakistan

-      Dr Supamit Chunssuttiwat: Senior Expert in Disease Control, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand;

-      Dr Nancy Cox: Director, Influenza Division, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA;

-      Dr Anthony Evand: Chief, Aviation Medicine Section, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada;

-      Professor John S. Mackenzie: Emeritus Professor, Curtin University Australia;

-     Professor Arnold Monto: Professor, Department of Epidemiology, University of Michigan, Ann Arbor, USA;

-     Dr Fernando Otaiza: Coordinator, National Infection Control Program, Ministry of Health, Santiago, Chile;

-     Dr Rogelio Pérez Padilla: Director General, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, Mexico City, Mexico;

-     Dr Wing Hong Seto: Chief of Service, Department of Microbiology, Queen Mary Hospital, Hong Kong Special Administrative Region, China;

-     Dr Masato Tashiro: Director, Department of Viral Diseases and Vaccine Control, National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan;

-     Dr Claude Thibeault: Consultant in Aviation Medicine and Occupational Health, Montreal, Canada;

-     Dr John Wood: Principal Scientist, Division of Virology, National Institute for Biological Standards and Control, Herts, United Kingdom;

-     Professor Maria Zambon: Director, Reference Microbiology Services, Public Health England, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

-     Professor Neil M. Ferguson: MRC Centre for Outbreak Analysis and Modelling, Department of Infectious Disease Epidemiology, Imperial College London, United Kingdom.

Di questi componenti, solo sei avevano pubblicato, sullo stesso sito, la “dichiarazione di interesse”, ossia una scheda in cui venivano riportati i curricula vitae e gli eventuali conflitti di interesse.

La dottoressa Nancy Cox riceveva regolarmente “supporto finanziario” per la sua attività di ricerca direttamente dalla IFPMA, cioè l’associazione internazionale delle industrie farmaceutiche.

Il professor Arnold Monto aveva svolto consulenze proprio nel campo delle influenze pandemiche e/o stagionali per GSK, NOVARTIS, ROCHE, BAXTER and SANOFI, cioè le principali società produttrici di vaccini.

Il dottor John Wood aveva avuto contratti per le sue ricerche in Inghilterra con SANOFI, CSL, IFPMA e NOVARTIS.

La professoressa Maria Zambon riceve fondi dalle industrie produttrici di vaccino come SANOFI, NOVARTIS, CSL, BAXTER and GSK.

Consulenze sempre per ROCHE e GSK, infine, da parte del professor Neil Morris Ferguson.

 





L’influenza A ha provocato nel mondo 17500 decessi contro i 250-500 mila attribuibili ogni anno all’influenza stagionale. Un rapporto incredibile che non giustifica in nessun modo l’allarme lanciato, nel 2009, e che spinse i Governi a stanziare circa 10 miliardi di euro, finiti nelle casse delle grandi case farmaceutiche, per la produzione di vaccini che, spiegava l’OMS, “non servono più a niente”.

L’Italia stanziò circa 400 milioni di euro assicurandosi 48 milioni di dosi.

Nel luglio del 2010, il Governo ammise che circa 8 milioni di dosi, su 12 milioni, sarebbero state gettate. Non solo, altre 12 milioni acquistate, ma non ritirate, sarebbero state a carico dello Stato per via di un contratto capestro firmato dal Ministero della Sanità con la Novartis.

Da ricordare che, nel 2009, il ministro del lavoro, salute e politiche sociali della salute era Maurizio Sacconi, la cui moglie Enrica Giorgetti era direttore generale di Farmindustria [https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/01/18/vaccino-che-grande-imbroglio/12851/].

Come spesso capita, un disastro per le finanze pubbliche un affari per poche multinazionali [https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/08/14/virus-a-gli-esperti-delloms-sul-libro-di-bigpharma/50399/].

In modo molto giudizioso, nell’aprile del 2009, l’OMS, aveva pubblicato la nuova definizione di pandemia, appena in tempo per permettere all’OMS, sui consigli provenienti, tra gli altri, dal SAGE di “Signor Influenza”, alias Albert Osterhaus, e di David Salisbury, di definire urgenza pandemica casi benigni di influenza, ribattezzata influenza A H1N1.

L’8 dicembre 2009, nella nota a piè di pagina di un articolo sulla gravità o la benignità della “pandemia mondiale” dell’H1N1, il Washington Post si leggeva:

“La seconda ondata d’infezione dell’H1N1 essendo arrivata all’apice negli Stati Uniti, i principali epidemiologi prevedono che la pandemia potrebbe far parte delle più benigne da quando la medicina moderna documenta le epidemie di influenza”.

Igor Barinov, parlamentare russo e presidente del Comitato per la Salute alla Duma, ha preteso dai rappresentanti russi all’OMS in posto a Ginevra che conducano un’inchiesta ufficiale sugli innumerevoli indizi della corruzione massiva accettata dall’OMS e portata avanti dall’industria farmaceutica.

“Sono state pronunciate gravi accuse di corruzione verso l’OMS.”,

affermava Barinov,

“Una commissione internazionale d’inchiesta deve essere organizzata al più presto.”

 

Albert Osterhaus

Chiamato “Dr.Flu” [Dottor Influenza], il professor è stato il principale consigliere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la pandemia H1N1. Da diversi anni, parlava dell’imminenza di una pandemia globale e quello che stava succedendo sembrava dargli ragione. Ma lo scandalo che scoppiò nei Paesi Bassi e che fu oggetto di dibattito in Parlamento, mise in evidenza i suoi legami personali con i laboratori che fabbricavano i vaccini da lui fatti prescrivere all’OMS.

Fuori dai Paesi Bassi, solo alcune righe.

L’autorevole rivista britannica Science aveva menzionato l’inchiesta sensazionale sugli affari di Osterhaus. Non erano messe in questione le referenze e l’esperienza di Osterhaus nel suo campo, ma l’indipendenza del giudizio personale sulla pandemia di influenza A.

Science pubblicava queste poche righe su Osterhaus nell’edizione del 16 ottobre 2009:

“Negli ultimi sei mesi, nei Pesi Bassi è stato difficile accendere la televisione e non vedere il famoso cacciatore di virus Albert Osterhaus e sentirlo parlare della pandemia di influenza A. O perlomeno, è ciò che credevamo. Il Signor Influenza era Osterhaus, il direttore di un laboratorio di fama mondiale in seno al Centro medico dell’Università Erasmo di Rotterdam. Ma la scorsa settimana la sua reputazione è stata fortemente criticata dopo che sono stata espressi alcuni sospetti sulla volontà di attizzare le paure di una pandemia, con l’obiettivo di servire gli interessi del proprio laboratorio nella messa a punto di nuovi vaccini. Nel momento in cui Science mandava in stampa, la Camera bassa del Parlamento nederlandese annunciava che la questione sarebbe stata discussa con urgenza”.

Pur non uscendone indenne, il 3 novembre 2009, Osterhaus aveva saputo evitare i danni.

Si poteva leggere in uno dei blog del sito di Science:

“La Camera bassa del Parlamento olandese ha oggi negato una mozione che esigeva che il governo rompesse qualsiasi legame con il virologo Albert Osterhaus del Centro medico dell’Università Erasmo di Rotterdam, accusato di conflitto d’interessi in qualità di consigliere del governo. Nello stesso momento, il Ministro della Salute Ab Klink annunciava una legge sulla trasparenza del finanziamento della ricerca, che obblighi gli scienziati a rivelare i legami finanziari che stringono con le imprese private”.

In un comunicato sul sito-web del Ministero della Salute, Klink, che sappiamo essere uno degli amici intimi di Osterhaus, diceva in seguito che quest’ultimo non era altro che un consigliere del Ministero come molti altri sulla questione dei vaccini contro l’Influenza A H1N1.
Albert Osterhaus ha avuto un ruolo in tutte le grandi ondate di panico suscitate dalla comparsa di virus, a partire dai misteriosi decessi imputati alla SARS a Hong-Kong, da dove Margaret Chan aveva lanciato la sua carriera di responsabile della salute pubblica a livello locale. Secondo la sua biografia ufficiale alla Commissione Europea, nell’aprile del 2003, all’apice del panico causato dalla SARS, Osterhaus fu incaricato di partecipare alle inchieste sui casi di infezioni respiratorie che si moltiplicavano a Hong Kong.

Nel rapporto dell’Unione Europea possiamo leggere:

“Dimostrò ancora una volta la sua capacità di agire velocemente in situazioni gravi. In tre settimane ha dimostrato che questa malattia era provocata da un coronavirus scoperto recentemente che contamina le civette, i pipistrelli e altri animali carnivori.”

  



L’11 giugno 2009, Margaret Chan aveva annunciato che la propagazione del virus dell’Influenza H1N1 aveva raggiunto il livello 6 dell’ “urgenza pandemica”. Curiosamente, in occasione di quest’annuncio precisava che “secondo le informazioni disponibili fino ad ora, una maggioranza schiacciante di pazienti sentono dei sintomi benigni; il loro ristabilimento è veloce e completo, la maggior parte delle volte ricorrendo a un trattamento medico”. Prima di aggiungere: “A livello mondiale, il numero di decessi è poco importante, non ci aspettiamo di vedere una crescita improvvisa e spettacolare del numero di infezioni gravi o mortali”.

 

Il 5 ottobre 2010, Paola Testori Coggi, l’allora direttore generale della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea, dall’aprile del 2010 al 15 ottobre 2014 [https://www.politico.eu/article/commission-accepts-resignation-of-senior-official-2/], aveva detto durante una audizione sul tema H1N1 in Commissione Sanità [ENVI] del Parlamento Europeo, che, in occasione di pandemie future, la Commissione Europea avrebbe dovuto decidere su una base giuridica forte e vincolante, come per gli animali, che vanno vaccinati:

“Do you know that for animals, not for humans, for animals, it is the Commission who decides the vaccination strategies, who has the vaccine, who buys the vaccine, who identifies which part of Europeans are to be vaccinated, how many animals have to be vaccinated. We have this. It’s not contested. Member states follow because there is a strong legal basis and there is, you know years and years. So, I think, in area of public health, we are at the beginning, we will start but there will be a moment when we will arrive there.”[7][http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20101005-0900-COMMITTEEENVI&language=fr&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1, https://www.mondialisation.ca/audition-du-5-octobre-au-parlement-europ-en-sur-le-h1n1-les-masques-sont-tomb-s/21643, http://initiativecitoyenne.be/article-ue-l-achat-groupe-de-vaccins-devient-une-realite-mais-c-est-une-tres-mauvaise-nouvelle-124004602.html, http://initiativecitoyenne.be/article-audition-du-5-octobre-au-parlement-europeen-sur-le-h1n1-les-masques-sont-tombes-59638981.html, https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2010/2010102588768/dec_88768_it.pdf,]

Sì, avete letto bene!

L’allora direttore generale della Direzione Generale per la Salute della Commissione Europea, chiedeva che gli umani dovessero essere vaccinati come animali…

E la Commissione Europea, per raggiungere tale scopo, avrebbe dovuto:

-      promuovere l’acquisto massivo e centralizzato di vaccini per esercitare una pressione massima sugli Stati e gli Stati ribelli come la Polonia non avessero scelta e per favorire sempre più le aziende che non avrebbero rischiato giacenze e disdette;

-      impedire quesiti imbarazzanti sui vaccini con strategie di propaganda forti e uniformi, controllo di siti Internet e blogs, etc.;

-      costituire basi giuridiche vincolanti.

 

 

L’eurodeputata del Movimento Europe Ecology Michèle Rivasi, membro della Commissione Salute-Ambiente e della Commissione Industria, Ricerca ed Energia, aveva chiesto alla Commissione Europea, nel gennaio del 2010, di istituire una Commissione Speciale Temporanea per esaminare la gestione dell’Influenza A / H1N1 nell’Unione Europea. L’eurodeputata era stata sostenuta da più di 200 eurodeputati, di tutte le forze politiche. La Conferenza dei Presidenti, organo che riunisce i presidenti dei gruppi politici, aveva respinto la richiesta. L’articolo 185 del Regolamento prevede per l’istituzione di una commissione d’inchiesta le firme di almeno un quarto dei membri del Parlamento Europeo, vale a dire 185 firme. Il numero dei deputati firmatari era, quindi, ben al di sopra del minimo richiesto. In queste condizioni, la fine dell’inammissibilità sollevata dalla Conferenza dei Presidenti alla richiesta era una negazione democratica. Il rifiuto era stato sostenuto dal Partito Popolare Europeo e dal Partito dei Socialisti Europei.

 

 

 


 

L’arresto di Mario Chiesa, nel 1992, e lo scoppio di Tangentopoli portano alla ribalta personaggi quali Francesco De Lorenzo e Duilio Poggiolini, collegati a vicende come l’Affare Enimont, conosciuto anche come la madre di tutte le tangenti.

LA LEGGE 27 MAGGIO 1991, N. 165 [https://www.colibripuglia.it/Download/documenti_normativi/Legge_27_maggio_1991_n-165_Obbligatoriet_della_vaccinazione_contro_l_epatite_virale_B.pdf] HA IMPOSTO A TUTTI I NATI A PARTIRE DAL 1979, L’OBBIGO DELLA VACCINAZIONE ANTIEPATITE B, FRUTTO DI TANGENTI E CORRUZIONE[8].



 

Il 14 giugno 2001, la Corte di Cassazione condanna a 5 anni di carcere per associazione a delinquere e corruzione, Francesco De Lorenzo, giudicato colpevole di avere incassato tangenti dalle industrie farmaceutiche durante il mandato come ministro. Ma la Corte Costituzionale, con decisione del 24 marzo 2002, afferma che nel suo procedimento penale non erano state applicate le norme del “giusto processo”, entrate in vigore nel 1999, e pertanto, il procedimento stesso doveva essere annullato. Per un vizio procedurale gli verrà restituito, con sentenza 10 febbraio-21 aprile 2005, n. 14971, il tesoro sequestrato da Mani Pulite.


 



Nel mese di febbraio del 1991, il presidente della Glaxo SmithKline Beechm [Glaxo] Mario Fertonani – unica produttrice del vaccino contro l’epatite B Engerix B, versò, per sua stessa ammissione, 600 milioni di vecchie lire, all’allora ministro della sanità Francesco De Lorenzo, per renderlo obbligatorio in Italia, nonostante l’assenza di sufficienti sperimentazioni.

 

Duilio Poggiolini

 

Nell’aprile del 2012, Francesco De Lorenzo e Duilio Poggiolini sono condannati a risarcire lo Stato con 5 milioni, 164mila e 569 euro a testa per i danni d’immagine provocati.

La Corte aveva deciso di condannare gli imputati poiché hanno percepito “somme da numerose case farmaceutiche, producendo un danno erariale derivato dalla ingiustificata lievitazione della complessiva spesa farmaceutica, determinata dalla violazione degli obblighi di servizio riferibili a ciascuno”.

“Vivrò da francescano per restituire tutto.”,

affermò De Lorenzo in un’intervista al Corriere della Sera, nei giorni seguenti la pubblicazione della sentenza.

Resta il fatto che la vaccinazione dello scandalo, ancora oggi, viene somministrata, obbligatoriamente, a tutti i bambini nati in Italia.

Interessante un passaggio ancora attuale: “avendo percepito somme da numerose case farmaceutiche, producendo un danno erariale derivato dalla ingiustificata lievitazione della complessiva spesa farmaceutica, determinata dalla violazione degli obblighi di servizio riferibili a ciascuno”.

“Le maggiori imprese farmaceutiche coinvolte”

si legge in un articolo del Corriere de20 luglio 1996:

“sono Glaxo, Inverni Della Beffa, Menarini, Lepetit, Pfizer, Sigma Tau, Poli, Chiesi. Gli imprenditori farmaceutici che hanno patteggiato la pena sono 20 versando complessivamente 14 miliardi e 800 milioni a titolo di risarcimento del danno.”

Nulla in confronto a quello che hanno guadagnato.

Nel 2010, il Ministero della Salute sborsò 184 milioni di euro alla multinazionale Novartis per la fornitura di 24 milioni di dosi di vaccino contro l’influenza A, meglio nota come “suina” o H1N1. Con uno spreco di risorse enorme perché il virus fu tutt’altro che una pandemia e le dosi consegnate furono appena 10 milioni con un decimo soltanto effettivamente somministrato ai cittadini.

Nel 1993, Poggiolini è uno dei protagonisti di Tangentopoli. Quando la magistratura ordina il sequestro dei suoi beni, la Finanza si presenta nella sua villa romana e trova quadri di autore, gioielli, mazzette di banconote provenienti da tutto il mondo ma soprattutto lingotti d’oro, nascosti in cucina e nelle imbottiture dei divani. Il Pool di Mani Pulite, inoltre, risale a un conto in Svizzera, intestato alla moglie, dove custodiva oltre 15 miliardi di vecchie lire [https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Quirinale-revocato-Cavalierato-a-Duilio-Poggiolini-85e16326-83dd-4e9c-9268-ed5e20746f86.html?fbclid=IwAR2GPoP83zLy1DRS-mA8Oz331qiOtD6UpCGiAwbvq5rEgnOOqntkU9bhHPE].

Nonostante ciò, ancora oggi non si limita l’obbligatorietà di un vaccino per anni somministrato perentoriamente ai neonati, frutto di tangenti e corruzione.

Secondo le Linee Guida di Prevenzione americane CDC: A Guide to Action [1997], scritte da funzionari federali della sanità pubblica presso i Centri governativi degli Stati Uniti per il controllo delle malattie [CDC], “l’infezione da epatite B nella  maggior parte dei casi si origina dall’uso di droga per via endovenosa [28%], rapporti eterosessuali con persone infette o partner multipli [22%] e l’attività omosessuale [9%]”. Inoltre secondo Principi di Medicina Interna di Harrison [1994], la trasmissione da madre a figlio del virus dell’epatite B “non è comune in Nord America e Europa occidentale”.

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetario-della-glaxo-smith-kline/964564/


Nel 1957, l’Italia tenne nei confronti dell’Asiatica. Questa pandemia, venuta anch’essa dalla Cina, coinvolse a seconda delle stime tra il 10 e il 30 per cento della popolazione mondiale, mietendo circa 2 milioni di vittime; in Italia le vittime furono ben 30mila. Nonostante l’estensione del contagio, favorita anche dagli spostamenti dei militari di leva per licenze, esercitazioni o parate, e nonostante che ne fosse stata colpita anche la moglie dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, i giornali tendevano a minimizzare la situazione; la RAI, per altro strettamente controllata dal Governo, era appena agli esordi. La preoccupazione dominante era di non creare allarme. Perfino un grande giornalista e scrittore come Paolo Monelli pubblicò su La Stampa  per tranquillizzare l’opinione pubblica un articolo il cui titolo era tutto un programma: Il terrore per una gentile influenza è dovuto solo al nome: asiatica.  

Nonostante il rischio del contagio uffici, fabbriche, cantieri, banche, negozi, bar, ristoranti, parrucchieri rimasero aperti; solo l’inizio dell’anno scolastico conobbe uno slittamento, in aree particolarmente colpite dal virus. La vita continuò a fare il suo corso, in una Nazione che stava superando il sottile crinale tra le asperità della ricostruzione e l’euforia del miracolo economico. E l’Italia resse  alla prova, sia pure con un tragico bilancio di morti [https://www.barbadillo.it/89366-giornale-di-bordo-il-coronavirus-e-la-memoria-dellasiatica-del-1975/].

 

Daniela Zini

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[1] Il futuro presidente Thomas Jefferson scrive il 26 novembre 1798 al suo amico John Taylor, e si confida: 

Thomas Jefferson

Vice-President Thomas Jefferson

To John Taylor

Monticello, November 26, 1798


Dear Sir

We formerly had a debtor and creditor account of letters on farming;  but the high price of tobacco, which is likely to continue for some short time, has tempted me to go entirely into that culture, and in the meantime, my farming schemes are in abeyance, and my farming fields at nurse against the time of my resuming them.  But I owe you a political letter.  Yet the infidelities of the post office and the circumstances of the times are against my writing fully and freely, whilst my own dispositions are as much against mysteries, innuendoes and halfconfidences.  I know not which mortifies me most, that I should fear to write what I think, or my country bear such a state of things.  Yet Lyon’s judges, and a jury of all nations, are objects of national fear.  We agree in all the essential ideas of your letter.  We agree particularly in the necessity of some reform, and of some better security for civil liberty.  But perhaps we do not see the existing circumstances in the same point of view.  There are many consideration dehors of the State, which will occur to you without enumeration.  I should not apprehend them, if all was sound within.  But there is a most respectable part of our State who have been enveloped in the X.Y.Z. delusion, and who destroy our unanimity for the present moment.  This disease of the imagination will pass over, because the patients are essentially republicans.  Indeed, the Doctor is now on his way to cure it, in the guise of a tax gatherer.  But give time for the medicine to work, and for the repetition of stronger doses, which must be administered.  The principle of the present majority is excessive expense, money enough to fill all their maws, or it will not be worth the risk of their supporting.  They cannot borrow a dollar in Europe, or above two or three millions in America.  This is not the fourth of the expenses of this year, unprovided for.  Paper money would be perilous even to the paper men.  Nothing then but excessive taxation can get us along;  and this will carry reason and reflection to every man’s door, and particularly in the hour of election.

I wish it were possible to obtain a single amendment to our Constitution.  I would be willing to depend on that alone for the reduction of the administration of our government to the genuine principles of its Constitution;  I mean an additional article, taking from the federal government the power of borrowing.  I now deny their power of making paper money or anything else a legal tender.  I know that to pay all proper expenses within the year, would, in case of war, be hard on us.  But not so hard as ten wars instead of one.  For wars would be reduced in that proportion;  besides that the State governments would be free to lend their credit in borrowing quotas.  For the present, I should be for resolving the alien and sedition laws to be against the Constitution and merely void, and for addressing the other States to obtain similar declarations;  and I would not do anything at this moment which should commit us further, but reserve ourselves to shape our future measures or no measures, by the events which may happen.  It is a singular phenomenon, that while our State governments are the very best in the world, without exception or comparison, our General Government has, in the rapid course of nine or ten years, become more arbitrary, and has swallowed more of the public liberty than even that of England.  I enclose you a column, cut out of a London paper, to show you that the English, though charmed with our making their enemies our enemies, yet blush and weep over our sedition law.  But I enclose you something more important.  It is a petition for a reformation in the manner of appointing our juries, and a remedy against the jury of all nations, which is handing about here for signature, and will be presented to your House.  I know it will require but little ingenuity to make objections to the details of its execution;  but do not be discouraged by small difficulties;  make it as perfect as you can at a first essay, and depend on amending its defects as they develop themselves in practice.  I hope it will meet with your approbation and patronage.  It is the only thing which can yield us a little present protection against the dominion of a faction, while circumstances are maturing for bringing and keeping the government in real unison with the spirit of their constituents.  I am aware that the act of Congress has directed that juries shall be appointed by lot or otherwise, as the laws now [at the date of the act] in force in the several States provide.  The New England States have always had them elected by their select men, who are elected by the people.  Several or most of the other States have a large number appointed [I do not know how] to attend, out of whom twelve for each cause are taken by lot.  This provision of Congress will render it necessary for our Senators or Delegates to apply for an amendatory law, accommodated to that prayed for in the petition, In the meantime, I would pass the law as if the amendatory one existed, in reliance, that our select jurors attending, the federal judge will, under a sense of right, direct the juries to be taken from among them.  If he does not, or if Congress refuses to pass the amendatory law, it will serve as eye-water for their constituents.  Health, happiness, safety and esteem to yourself and my ever-honored and ancient friend, Mr. Pendleton.  Adieu.

[2] Il Regolamento prevedeva una deroga ad alcune disposizioni della Direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e della Direttiva 2009/41/CE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. La deroga prevedeva che la maggior parte delle operazioni connesse all’esecuzione di sperimentazioni cliniche non richiedesse una valutazione del rischio ambientale o un’autorizzazione preventive. Tali operazioni comprendevano l’imballaggio e l’etichettatura, la conservazione, il trasporto, la distruzione, lo smaltimento, la distribuzione, la fornitura, la somministrazione o l’impiego di medicinali per uso umano in fase di sperimentazione contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della Covid-19. La fabbricazione di tali medicinali avrebbe continuato, tuttavia, a essere soggetta a tutte le disposizioni contenute in tali direttive.

Il regolamento chiariva, altresì, che alcune disposizioni delle Direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE non erano applicabili quando gli Stati Membri concedevano l’accesso a medicinali contenenti OGM o da essi costituiti in determinate situazioni eccezionali e urgenti. Tali casi erano definiti nella Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e nel Regolamento [CE] n. 726/2004 che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario.

[3] Le domande che il Garante pone nelle faq sono tre.

La prima: “il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?”.

La risposta del Garante è “no. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19”. E ciò neppure con il consenso del lavoratore. Infatti, scrive il Garante, “il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità”.

La seconda domanda posta nelle faq del Garante è se “il datore di lavoro” possa “chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati”.

La risposta dell’Autorità per la protezione dei dati personali è ancora una volta no: “il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati”. E aggiunge: “solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica […]. Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati”.

Infine, la terza domanda: “La vaccinazione anti covid 19 dei dipedenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni [ad es. in ambito sanitario]?”.

La risposta del Garante: nell’attesa dell’intervento del legislatore che “valuti se porre la vaccinazione antiCovid 19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni”, “allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazioni le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi [art. 279 nell’ambito del Titolo X del Decreto Legislativo 81/2008]”.

In questo quadro, “solo il medico competente” “può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti se, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”. Il datore di lavoro “dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore”.

Questa impostazione del Garante Privacy viene ad assumere un suo ‘peso’ nel dibattito, aperto in dottrina, sulla possibilità del datore di lavoro di imporre il vaccino al lavoratore dipendente.

[4] “L’Anagrafe Nazionale Vaccini, istituita con Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2018, nasce con l’obiettivo di garantire la corretta valutazione delle coperture vaccinali, utile sia a monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali in atto su tutto il territorio nazionale, coerentemente con il calendario vaccinale nazionale vigente, sia a fornire informazioni agli organi nazionali, comunitari ed internazionali nell’ambito dello svolgimento di funzioni e compiti correlati alla tutela della salute, anche mediante l’elaborazione di indicatori a fini comparativi.”  [http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu=vuoto]

[5] Il Consiglio d’Europa [CdE] è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri, di cui 27 fanno parte dell’Unione Europea: la sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d’Europa.

I principali organi del Consiglio sono il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il Segretario generale del Consiglio d’Europa, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ed il Congresso dei poteri locali e regionali.

Lo strumento principale d’azione consiste nel predisporre, e favorire, la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi; le iniziative del Consiglio d’Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri.

[6] Massimo Valsecchi, Epicrisi sulle modalità di contrasto della pandemia. Riflessioni e proposte per il futuro [https://www.saluteinternazionale.info/2010/06/epicrisi-sulle-modalita-di-contrasto-della-pandemia-riflessioni-e-proposte-per-il-futuro/?pdf=4205].

[7] “Sapete che per gli animali, non per gli esseri umani ma per gli animali, è la Commissione che decide le strategie di vaccinazione, che acquisterà il vaccino o quale è la parte che  deve essere vaccinata, quanti animali devono essere vaccinati. Per gli animali, abbiamo questo, non è affatto contestato. C’è il carattere vincolante di una forte base giuridica. E, poi, noi abbiamo anni di esperienza. Quindi io penso che in materia di sanità pubblica siamo nelle prime fasi dello sviluppo e poi, a un certo punto, ci arriveremo anche per gli esseri umani.”

“ Savez-vous que pour les animaux, pas pour les humains mais pour les animaux, c’est la Commission qui décide des stratégies de vaccination, qui va acheter le vaccin, ou, quelle est la part qui doit être vaccinée, combien d’animaux doivent être vaccinés. Pour les animaux, nous avons cela, ce n’est pas contesté du tout. Il y a le caractère contraignant lié à une base juridique forte. Et puis, nous avons des années d’expérience. Alors je pense qu’en matière de santé publique, nous en sommes aux premiers balbutiements pour commencer et puis, à un moment, nous y arriverons également pour les êtres humains.

[8] Ministero della Sanità

Circolare 4  ottobre 1991, n. 20 [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/10/25/091A4650/sg]Agli  Assessorati   alla   sanità delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale

Agli Assessorati alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Alla Presidenza del  Consiglio  dei Ministri

Al Ministero degli Affari Esteri

Al Ministero dell’Interno

Al Ministero di Grazia e Giustizia

Al Ministero  del Bilancio e della Programmazione Economica

Al Ministero delle Finanze

Al Ministero del Tesoro

Al Ministero della Difesa

Al Ministero    della    Pubblica Istruzione

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Al Ministero  dell’Agricoltura  e delle Foreste

Al Ministero dei Trasporti

Al Ministero delle  Poste  e  delle Telecomunicazioni

Al Ministero  dell’Industria,  del Commercio e dell’Artigianato

Al Ministero  del Lavoro  e  della Previdenza Sociale

Al Ministero  del  Commercio  con l’Estero

Alla Segreteria del Consiglio Superiore di Sanità

Alla Segreteria del Consiglio Sanitario Nazionale

Alla Direzione Generale AA. AA.  e Personale

Alla Direzione Generale Igiene Alimenti e Nutrizione

Alla Direzione Generale Medicina Sociale

Alla Direzione Generale degli Ospedali

Alla Direzione Generale del Servizio Farmaceutico

Alla Direzione Generale dei Servizi Veterinari

Al Servizio centrale Programmazione Sanitaria

Al Servizio Ispettivo

All’Ufficio Attuazione S.S.N.

Al Comando Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri

Alla Croce Rossa  Italiana Sede Nazionale

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti

Al Ministero della Marina Mercantile

Al Ministero delle Partecipazioni Statali

Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo

Al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali

Al Ministero dell’Ambiente

Al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Al Dipartimento per la Funzione Pubblica

Al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Al Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile

Al Dipartimento per gli Affari Sociali

Al Dipartimento per gli Affari Regionali e i Problemi Istituzionali

Al Dipartimento per i Problemi per le Aree Urbane

Al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

All’I.S.P.E.S.L.

All’Istituto Superiore di Sanità

All’Ufficio di Gabinetto

All’Ufficio Legislativo

                        CIRCOLARE ESPLICATIVA

La recente introduzione della legge del 27 maggio 1991, n. 165, che rende obbligatoria la vaccinazione contro l’Epatite virale B pone il nostro Paese all’avanguardia nel campo della prevenzione di questa malattia.

Vengono di seguito riportate alcune note  esplicative relative all’articolato della legge al  fine  di rendere omogenea la sua applicazione sul territorio nazionale.

Articolo 1.

L’art. 1 della legge definisce il campo di applicazione della vaccinazione individuando due categorie destinatarie e cioè:

1] tutti i nuovi nati nel primo anno di vita: a costoro il vaccino antiepatite virale B deve essere somministrato, secondo lo schema Piazza, al terzo, al quinto ed undicesimo mese di vita, preferibilmente nei muscoli della regione antero-laterale della coscia, nella stessa seduta in cui vengono somministrati i vaccini antipolio, antidifterico ed antitetanico. Tale schema di somministrazione deve essere applicato per tutti i vaccini antiepatite virale B attualmente utilizzati in Italia.

Nel protocollo di esecuzione delle vaccinazioni allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 sono indicati i dosaggi;

2] tutti gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno di vita: a costoro il vaccino verrà somministrato nel deltoide secondo quanto stabilito dal protocollo di esecuzione. La procedura vaccinale può essere avviata in un qualunque giorno decorrente tra il compimento dell’undicesimo e dodicesimo anno di vita.

Al  fine  di raggiungere in questa coorte una alta percentuale di soggetti correttamente vaccinati è necessaria un’opera di sensibilizzazione a livello scolastico indirizzata ai docenti, genitori e ragazzi stessi, in modo da far rilevare l’importanza e necessità della vaccinazione.

L’obbligo per questa seconda classe di età è limitato ai primi dodici anni di applicazione della legge, cioè è limitato al periodo necessario ad ottenere la saldatura immunitaria fra i primi nuovi nati e gli ultimi dodicenni: in tal modo, nell’arco di dodici anni avremo già realizzato l’immunizzazione di ventiquattro coorti di età.

Articolo 2.

L’art. 2 indica i centri deputati alla esecuzione dei cicli vaccinali individuandoli nei presidi delle U.S.L. e del Servizio Sanitario Nazionale.  Il protocollo di esecuzione della vaccinazione è quello indicato attraverso il decreto ministeriale emanato ad hoc e che sarà aggiornato a seconda del progredire delle conoscenze scientifiche.

Inoltre, l’art. 2 prevede che, come per altre vaccinazioni obbligatorie, anche per la vaccinazione antiepatite virale B venga rilasciata gratuitamente il relativo certificato e che questo venga esibito all’atto dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo a partire dal sesto anno successivo all’entrata in vigore della legge.

Gli adolescenti al dodicesimo anno di età, esibiranno la certificazione di avvenuta vaccinazione al momento dell’ammissione agli esami di licenza media a partire dall’anno scolastico successivo all’emanazione dei decreti applicativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa.

La stessa certificazione è indispensabile perché i nuovi nati vengano ammessi in comunità infantili di qualunque tipo, ivi compresa la scuola materna.

Si fa rilevare come la certificazione della struttura sanitaria possa essere sostituita dall’autocertificazione introdotta con la Legge 7 agosto  1990, n. 241, in  conformità  a quanto previsto dall’art. 18.

Nell’autocertificazione deve obbligatoriamente essere specificata l’unità sanitaria locale o il presidio del Servizio sanitario nazionale presso il quale è avvenuta o è stata registrata la vaccinazione: ciò, per consentire l’acquisizione d’ufficio della documentazione, o di sua copia, secondo il disposto dell’art. 18 della legge n. 241/1990.

Articolo 3.

In base al disposto dell’art. 3 della legge, correlato ai successivi articoli 4 e 8, comma 1, della medesima, deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere la vaccinazione gratuita a tutte quelle categorie di cittadini che, per motivi sociali, di lavoro, di abitudini di vita, sono riconosciute a rischio per Epatite virale B e che vengono individuate ed aggiornate con il decreto ministeriale 4 ottobre 1991 a seconda del mutare delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche.

Per informare i soggetti appartenenti a tali categorie va valutata l’opportunità di intervenire nei singoli settori utilizzando canali informativi a diffusione sia ampia, sia settoriale [giornali, riviste specializzate] da individuare caso per caso. Ad esempio:

    a] laboratori  di  analisi per l’individuazione dei portatori di HBsAg;

    b] strutture sanitarie per coloro che svolgono attività di tipo sanitario;

    c] uffici sanitari speciali per i viaggiatori;

    d] individuazione di tipologia di informazione [stampa periodica]per le categorie di cui alla lettera g] del decreto.

Articolo 4.

L’art. 4 individua nei presidi delle unità sanitarie locali e del Servizio  sanitario  nazionale le strutture deputate a vaccinare gratuitamente i cittadini appartenenti alle categorie a rischio ed a rilasciare loro la certificazione di avvenuta vaccinazione.

Articolo 5.

L’art. 5 prevede l’obbligo dell’accertamento dello stato di portatore [ricerca dell’HBsAg] per tutte le gestanti durante il terzo trimestre di gravidanza.

Viene fatto obbligo ai responsabili sanitari delle strutture in cui avviene il parto di richiedere l’accertamento dello stato di portatore qualora la gestante non produca spontaneamente tale esame.

Ove la gestante fosse HBsAg positiva, il nuovo nato verrà vaccinato tenuto conto che:

entro le prime 24 ore vanno somministrate immunoglobine specifiche al dosaggio di 0,5 ml/kg per via intramuscolare;

subito  dopo, e comunque entro la prima settimana di vita, va somministrata [preferibilmente nella regione antero-laterale della coscia] la prima dose di vaccino in sito diverso da quello in cui è avvenuto l’inoculo delle immunoglobuline specifiche.  Le successive vaccinazioni vanno eseguite secondo il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991.

È d’uopo pertanto che al momento della dimissione la puerpera sia informata sulla procedura da seguire per il consolidamento dello stato immunitario del bambino, da effettuare nei mesi successivi, preferibilmente presso le strutture di igiene pubblica del territorio.

Tutte le spese inerenti all’accertamento dello stato di portatore e della immunoprofilassi sono esenti da ticket ed a totale carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Articolo 6.

Ogni struttura deputata all’esecuzione delle vaccinazioni dovrà tenere ed aggiornare un registro delle vaccinazioni somministrate.

In tale registro andranno annotati le generalità del vaccinato, la sua data di nascita, l’eventuale appartenenza a categorie a rischio, la data di somministrazione delle tre dosi di vaccino.

Tale registro, ove possibile, dovrà essere informatizzato e collegato con l’anagrafe comunale.

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dovranno essere trasmessi alle regioni con cadenza trimestrale e da queste trasmesso al Ministero della sanità - Direzione Generale dei Servizi per l’Igiene  Pubblica – Divisione II – Via Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma, entro i quindici giorni successivi alla ricezione dei corrispondenti dati dalle unità sanitarie locali.

Articolo 7.

L’art. 7 individua i soggetti responsabili in merito all’accesso alla vaccinazione antiepatite virale B.

Per coloro che non ottemperino all’obbligo di legge, con esclusione dei casi previsti nella circolare n. 9 del 26  marzo  1991, viene altresì prevista la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000.

Viene demandato agli organi locali il compito dell’accertamento e della irrogazione della sanzione.

Si sottolinea l’obbligo, per gli organi competenti, di notificare all’autorità sanitaria locale i casi di inadempienza all’obbligo vaccinale.

Articolo 8.

In questo articolo viene sancita la totale gratuità della vaccinazione antiepatite virale B per i destinatari della legge e per coloro che appartengono alle categorie a rischio.

Articolo 9.

L’art. 9 estende il diritto e l’obbligo alla vaccinazione antiepatite virale B anche per i cittadini  stranieri che abbiano, comunque, stabile dimora in Italia.

Ad ogni buon fine si segnala che l’art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1991 che indica le categorie a rischio per le quali permane il diritto alla vaccinazione gratuita contro l’E patite B, ribadisce che non è necessaria la determinazione dei Markers prevaccinali.

Tuttavia, per quanto riguarda le categorie a elevato rischio può essere opportuno effettuare la determinazione dei marcatori sierologici dell’HBV per esigenze di profilassi, medicina del  lavoro e medicina legale a seconda degli obiettivi da perseguire.

Nel  caso  di conviventi con un portatore di HBsAg è, infatti, importante la ricerca dell’HBsAg prima di procedere alla vaccinazione al fine di individuare l’eventuale situazione immunologica della persona, eventualmente costituitasi a seguito della convivenza con il portatore.

A vaccinazione effettuata è anche necessario documentare l’avvenuta copertura immunitaria del convivente al  fine  di essere certi della sua protezione dall’infezione in considerazione della sua esposizione continua al contagio.

Nel  caso  di operatori  sanitari a  contatto  con il sangue è necessario procedere alle stesse determinazioni sia prima che dopo la vaccinazione, al fine di verificare lo stato naturale nei confronti dell’infezione dell’operatore prima della vaccinazione e l’avvenuta protezione contro l’infezione dopo la vaccinazione.

Il fatto che la vaccinazione contro l’Epatite B sia diventata obbligatoria per i nuovi nati e gli adolescenti al dodicesimo anno non riduce la necessità di un’adeguata opera di informazione ed educazione  sanitaria sulle modalità di trasmissione dell’infezione, sulle misure di profilassi generale che devono essere applicate in maniera sempre più capillare, nonché sul significato della pratica vaccinale.

                                              Il Ministro: DE LORENZO

 


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